google.com, pub-1370711390289541, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Export: l’adempimento nei contratti internazionali (1)

Assicurarsi l’adempimento della controparte estera

Contratti internazionaliNei contratti commerciali le parti possono reciprocamente assumere la veste di creditore e di debitore a fronte delle obbligazioni dalle medesime assunte.

Ovviamente ciascuna parte confida nei confronti dell’altra nell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte di cui però non esiste assoluta certezza.

Tale aspetto assume particolare rilevanza nei contratti internazionali che presentano, rispetto ai contratti domestici, un più elevato tasso di rischiosità.

Da ciò l’esigenza, nei contratti con controparti estere, di rendere più sicuro l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto.

È ben vero che secondo il principio di ordine generale il debitore risponde con tutti i propri beni presenti e futuri per il soddisfacimento forzoso delle ragioni del creditore come previsto dall’art. 2740 del codice civile, ma è altrettanto vero che tale disposizione non è sufficiente ad assicurare l’adempimento delle obbligazioni, talché può rendersi opportuno presidiare il contratto con l’assunzione di una garanzia.

Al riguardo è da ricordare che il Codice Civile italiano non prevede una definizione del concetto giuridico di garanzia, ma si limita a individuare due distinte categorie di garanzie: si tratta delle garanzie reali (pegno, ipoteca e privilegio) in virtù delle quali vengono riservati al soddisfacimento del creditore, escludendone il concorso di altri, determinati beni, e delle garanzie personali (fideiussione, avallo e mandato di credito) che producono l’effetto di aumentare il numero dei soggetti obbligati e quindi di estendere la base patrimoniale sulla quale il creditore potrà soddisfarsi.

Nel commercio internazionale viene universalmente utilizzata una specifica forma di garanzia, avente particolari caratteristiche rispetto alla tipica fideiussione disciplinata nell’ordinamento italiano dagli artt. 1936 e seguenti del Codice Civile che ha carattere di accessorietà in quanto trae origine e dipende dal rapporto sottostante: la nullità del contratto dal quale essa deriva rende nulla e priva di valore anche la fideiussione.

Al riguardo il beneficiario per poterla escutere deve dimostrare di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi contrattuali ed è esposto a tutte le eccezioni derivanti dal rapporto principale che possono essergli opposte dal garante.

La garanzia adottata invece nel commercio internazionale è denominata garanzia bancaria a prima richiesta, che assicura una tutela assai più rapida ed efficace.

Difatti tale garanzia comporta l’obbligo della banca di  pagare a semplice richiesta del beneficiario sul quale non grava alcun onere di fornire la prova del credito mentre non può essere avanzata  da parte del garante alcuna eccezione derivante dal rapporto principale.

In tale ambito e al fine di delineare un utile inquadramento sistematico delle principali  garanzie bancarie internazionali sarà utile operare le seguenti distinzioni:

  • Garanzie di pagamento. Rientrano in tale categoria:
    • la Payment Guarantee (garanzia di pagamento) che appunto garantisce al venditore il pagamento di quanto dovuto dal compratore;
    • l’Advance Payment Bond (garanzia di restituzione) che consiste in un impegno rilasciato da una banca, a favore di un committente, a garanzia della restituzione di un importo da quest’ultimo anticipato a pagamento totale o parziale del valore del contratto di fornitura nell’ipotesi in cui il committente stesso abbia versato al venditore un acconto o il totale importo e quest’ultimo non abbia adempiuto agli obblighi nascenti dal contratto di fornitura;
    • il Retention Money Bond che garantisce al fornitore il pagamento del saldo contrattualmente pattuito al momento del completamento della fornitura o dei lavori;
    • la Stand by letter of credit: strumento finanziario considerate a metà strada fra la  garanzia bancaria vera e propria ed il credito documentario in quanto, a differenza di quest’ultimo, la banca non assume un diretto obbligo di pagamento ma interviene solo successivamente garantendo il pagamento stesso nel caso in cui il compratore rimanga inadempiente.

 

  • Garanzie di buona esecuzione rilasciate dalle banche a garanzia della buona esecuzione contrattuale;  rientrano in questa categoria:
    • il Performance Bond (Garanzia di buona esecuzione) che consiste nell’obbligo assunto dalla  banca emittente, su richiesta del fornitore di effettuare il pagamento al beneficiario (acquirente) per l’importo garantito, nel caso in cui l’esecuzione della fornitura non risultasse conforme ai termini contrattuali;
    • la Maintenance Guarantee che garantisce l’assistenza post vendita, assicurando al compratore l’adempimento da parte del venditore degli obblighi previsti durante il periodo di manutenzione;
    • il Bid Bond o Tender Guarantee (garanzia dell’offerta)  che consente di partecipare a gare d’appalto e che viene emessa a copertura dell’adempimento delle condizioni previste nei bandi di gara.

 

Export: l’adempimento nei contratti internazionali (2)

I contratti con controparti estere (1)
I contratti con controparti estere (2)
I contratti con controparti estere (3)
I contratti con controparti estere (4)

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.