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Gli Incoterms® 2020 – Le novità

Le modifiche in vigore dal 1° gennaio 2020

IncotermsIl 1° gennaio 2020 sono entrati in vigore i nuovi Incoterms® 2020. Le novità rispetto all’edizione precedente, Incoterms 2010, sono minori sia di numero che di rilevanza rispetto alle aspettative ma, nonostante questo, meritano senz’altro la nostra attenzione. Ecco l’elenco delle novità introdotte:

 

 

FCA – Free Carrier . . . (Franco vettore… luogo convenuto)
Allo scopo di evitare ritardi nella consegna di una Polizza di carico con l’annotazione On Board, il venditore può ora richiedere la consegna di una “On Board Bill of Lading” in anticipo rispetto all’effettiva messa a bordo della merce sulla nave. Questa è un’esigenza particolarmente sentita nel caso di pagamenti tramite lettera di credito. In questo caso, infatti, i tempi tecnici per l’inoltro dei documenti al destinatario sono spesso causa di criticità (ottenimento della Polizza di Carico, raccolta dei documenti da presentare in banca, attesa per l’esito dell’esame dei documenti presentati per la negoziazione del credito) per il rischio che i documenti giungano a destinazione in ritardo rispetto all’arrivo della nave, con conseguente accumulo di costi di giacenza al porto di destinazione.

 


ATTENZIONE

Per ottenere questa consegna della Polizza di carico “On Board” è indispensabile che il compratore autorizzi la compagnia di navigazione al rilascio anticipato.

 

CIP – Carriage and Insurance Paid To . . . (Trasporto e assicurazione pagati fino a… luogo convenuto).
Come abbiamo già precisato negli Incoterms® 2010, il termine CIP è il termine CIF sono i soli ad imporre la copertura assicurativa. Negli Incoterms® 2010, però, l’entità della copertura non veniva precisata e quindi anche una copertura minima (ICC (C)) poteva essere sufficiente. Nel nuovo CIP Incoterms® 2020 la copertura richiesta è prevista e deve essere la massima possibile, cioè ICC (A), ancora diffusamente e impropriamente indicata come “All Risks”.

CIF – Cost Insurance and Freight . . . (Costo assicurazione e nolo… porto di destinazione)
Diversamente da quanto detto per il termine CIP, per il termine CIF Incoterms® 2020 l’entità della copertura assicurativa rimane imprecisata e quindi, come era previsto dagli Incoterms® 2010, può continuare a limitarsi alla copertura minima, cioè ICC (C).

DAT – Delivered At Terminal . . .  (Reso al terminal… luogo di destinazione)
Questo termine viene sostituito da
DPU – Delivered at Place Unloaded . . . (Reso scaricato a… luogo di consegna)
Con questa sostituzione la Camera di Commercio Internazionale ha voluto ampliare le possibilità di applicazione, lasciando libertà d’indicare qualsiasi luogo di consegna e non soltanto un terminal. Si è anche aggiunta la precisazione che la merce deve essere scaricata dal mezzo di trasporto.

 


ATTENZIONE

Accettando il termine DPU, il venditore deve accertarsi di poter provvedere allo scarico della merce dal mezzo di trasporto impiegato.

 

FCA, DAP, DPU e DDP
Diversamente da quanto stabilito dagli Incoterms® 2010, nei nuovi Incoterms® 2020 è consentito l’utilizzo di mezzi propri: del venditore nei termini DAP, DPU e DDP e del compratore nel termine FCA.

 


ATTENZIONE

Gli Incoterms® 2010, così come ogni altra precedente edizione dei termini di resa, restano validi e applicabili. Da qui nasce la necessità di precisare sempre quale edizione intendiamo utilizzare.

 

Gli Incoterms® 2010 – Elenco e dettagli
Gli Incoterms – Caratteristiche
Incoterms: EXW
Incoterms: FOB
Incoterms: CFR e CIF

 

 

 

4 Risposte a Gli Incoterms® 2020 – Le novità

  1. ilaria bachechi ha detto:

    Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento sulla resa DDP e demurrage/detention. SE il compratore impiega troppo tempo nello scarico della merce e dunque fa maturare costi per detention (il container rientra vuoto al Terminal oltre il tempo concesso) chi risponde di tali costi?
    Negli incoterms alla lettera B7 si parla di ritardi del compratore nel fornire i documenti per il clearing ma in caso invece di tempistiche di scarico, le soste per rientro in ritardo al Termina dovuto da tempi lunghi di scarico a chi sono attribuibili? Posso rientra nel punti B7?
    Grazie

    • Roberto Coppola ha detto:

      L’indicazione DDP da sola non basta. È necessario conoscere il luogo di consegna al destinatario (DDP . . .). Se il luogo di consegna è presso il suo domicilio, tutte le spese, incluse quelle da lei menzionate, sono a carico del venditore.

  2. roberto fiore ha detto:

    molto utile, grazie se avete altro materiale mandatemelo pure. saluti

    • Roberto Coppola ha detto:

      Grazie a lei per l’apprezzamento! Lei è iscritto alla nostra newsletter e riceverà sempre i nostri aggiornamenti nella sua casella di posta.

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