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I contratti con controparti estere (3)

La scelta del foro competente

LeggeÈ preliminarmente da ricordare che nel 1995 venne apportata una radicale riforma del sistema di diritto internazionale privato e processuale con l’adozione di rilevanti modifiche in materia.

Come noto la precedente normativa era incentrata sull’inderogabilità convenzionale della giurisdizione italiana, salvo che si trattasse di cause relative a obbligazioni tra stranieri o tra uno straniero e un cittadino non residente né domiciliato nella Repubblica e la deroga risultasse da atto scritto.

La legge di riforma ha superato invece questa concezione affermando:

  • che la giurisdizione italiana sussiste in ogni caso se le parti l’abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto ovvero se il convenuto compare nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo;
  • che la giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero a condizione che la deroga sia provata per iscritto e la causa verta su diritti disponibili.

Inoltre la legge di riforma non contempla più, come criterio generale di giurisdizione, la cittadinanza italiana del convenuto.

L’ambito della giurisdizione italiana fissata dalla legge di riforma è stato incentrato sul criterio del domicilio o della residenza in Italia del convenuto o dell’esistenza in Italia di un suo rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio, essendo indifferente la cittadinanza italiana o straniera del convenuto.

Attualmente la disciplina in materia è contenuta nell’ultimo Regolamento UE 1215/2012, entrato in vigore il 10 gennaio del corrente anno, che ha sostituito le disposizioni in  precedenza emanate.

Detto Regolamento consta di 81 articoli suddivisi in numerosi capi e sezioni per cui, considerata la sua ampiezza, non è possibile in questa sede procederne a un dettagliato esame per cui dovremo limitarci a una sommaria indicazione degli aspetti di maggior rilevanza.

Il campo di applicazione del suddetto riguarda la materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale non si estende alla materia fiscale, doganale e amministrativa, né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri.

Sono pure esclusi i testamenti e le successioni, le obbligazioni alimentari, il regime patrimoniale fra coniugi, le questioni relative allo stato e alla capacità delle persone fisiche, i fallimenti e le altre procedure affini, la sicurezza sociale e l’arbitrato.

Particolari disposizioni sono dedicate alla competenza in generale, alle competenze speciali, alla competenza in materia di assicurazione, ai contratti conclusi dai consumatori, ai contratti individuali di lavoro, alle competenze esclusive, alla proroga della competenza, all’esame della competenza e alla ricevibilità dell’azione, alla litispendenza e connessione e ai provvedimenti provvisori e cautelari.

Per quanto concerne la materia contrattuale si dispone che la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita.

In particolare il vigente Regolamento ha espressamente riconfermato che, salvo diverso accordo, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è da considerarsi, nella compravendita di beni, il luogo situato in uno Stato membro in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto e nei contratti di prestazioni di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.

Viene anche espressamente definita la sopra enunciata proroga di competenza che consiste, in pratica, nella cristallizzazione del foro che i contraenti hanno scelto.

Difatti, qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a quest’autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro.

Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti.

L’accordo attributivo della competenza deve essere:

a) concluso per iscritto o provato per iscritto;
b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o
c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero     dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti       di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.

Notevole importanza rivestono anche le seguenti ulteriori disposizioni:

  • la forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole della clausola attributiva di competenza;
  • una clausola attributiva della competenza che fa parte di un contratto si considera indipendente dalle altre clausole contrattuali;
  • la validità della clausola attributiva di competenza non può essere contestata per il solo motivo che il contratto è invalido.

Quanto fino a ora rilevato riguarda il caso in cui la nostra controparte appartiene ad un Paese aderente all’UE.

La problematica diventa invece più complessa se la controparte è localizzata in area extracomunitaria.

In tale ipotesi sarà necessario acquisire preliminarmente una buona conoscenza dell’ordinamento giuridico del Paese d’interesse con particolare riferimento alle disposizioni di diritto internazionale privato e processuale ivi vigenti al fine di rendere efficace la scelta del foro competente.

A conclusione di questo articolo vogliamo fornire, anche questa volta, alcune brevi conclusioni di ordine pratico.

Come si è visto il meccanismo giuridico che regola le questioni relative al foro competente, si presenta assai complesso. In tale situazione l’operatore con l’estero dovrà avere l’accortezza di fissare preventivamente, mediante apposita clausola, quale sarà il giudice che dovrà decidere in merito alle eventuali vertenze che dovessero insorgere dal contratto.

Potrà così preventivamente determinare se, in caso di controversia, si giocherà in casa o altrove e inoltre dove sarà più opportuno giocare la partita, evitando sgradevoli sorprese che, come già detto nel precedente articolo, fanno spendere tempo e denaro.

 

Export: l’adempimento nei contratti internazionali (1)
Export: l’adempimento nei contratti internazionali (2)

I contratti con controparti estere (1)
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I contratti con controparti estere (4)

 

Una risposta a I contratti con controparti estere (3)

  1. Web Hosting ha detto:

    In secondo luogo sono i primi contratti con i futuri partner stranieri che si baseranno sul nuovo modello pi accettabile per le controparti estere.

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