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Il valore in dogana

La terza colonna portante del diritto doganale dell’Unione

Valore in doganaDopo l’origine delle merci e la classificazione tariffaria, la terza colonna portante del diritto doganale dell’Unione Europea è il valore in dogana. L’attribuzione del valore della merce è infatti la base su cui si basa il calcolo dei diritti doganali da corrispondere.  Ne deriva che il valore in dogana costituisce un elemento di particolare rilevanza.

 

Nel nuovo codice doganale si conferma che il valore della merce è il principio cardine su cui si basano le dichiarazioni doganali applicabili alle operazioni di importazione.

Il nuovo codice doganale (CDU), già in vigore ma in regine transitorio fino al 1° maggio 2019, stabilisce che la base su cui calcolare la tassazione ad valorem è il cosiddetto valore di transazione e precisa anche che per tale valore deve intendersi “il prezzo pagato o da pagare dall’importatore per la merce oggetto dell’operazione doganale”. Aggiunge anche che tale prezzo deve includere tutti i pagamenti necessari al perfezionamento della vendita.

Un elemento spesso trascurato ma di grande importanza è l’aggiunta delle integrazioni per la corretta determinazione del valore in dogana. Tali integrazioni sono contenute nell’articolo 71 del CDU. Questo ne è l’elenco in sintesi:

Costi a carico del compratore (importatore) ma non inclusi nel prezzo di vendita:

  • Eventuali commissioni e compensi di intermediazione
  • Costo dei contenitori e imballaggi e l’eventuale loro contenuto di manodopera
  • Costo dei componenti incorporati nelle merci importate (se non già incluso nel prezzo di vendita)
  • Costo di utensili (matrici, stampi e simili) utilizzati per la produzione delle merci importate (se non già incluso nel prezzo di vendita)
  • Costo per materiali consumati per la produzione delle merci importate (se non già incluso nel prezzo di vendita)
  • Costo per lavori di ingegneria, progettazione e sviluppo delle merci importate (se non già incluso nel prezzo di vendita)
  • Costi per diritti di licenza dovuti come condizione per la vendita all’intero dell’UE (se non già inclusi nel prezzo di vendita)
  • Eventuali quote da corrispondere al venditore (esportatore) per la rivendita, cessione o utilizzo delle merci importate (se non già incluse nel prezzo di vendita)
  • Costi di trasporto, assicurazione, carico e movimentazione fino al luogo d’ingresso nel territorio doganale dell’UE.

ATTENZIONE

Tutti i costi aggiunti come integrazione al prezzo effettivamente pagato o da pagare, sono effettuati esclusivamente sulla base di dati oggettivi e quantificabili.

 

Per evitare malintesi e incertezze, è utili soffermarsi anche sugli elementi che sono esclusi dalla determinazione del valore in dogana, precisati nell’articolo 72 del CDU. Questo ne è un elenco sintetico:

  • Spese di trasporto sostenute dopo l’ingresso delle merci nel territorio doganale dell’UE
  • Spese di montaggio, installazione, manutenzione e assistenza tecnica iniziati dopo l’ingresso nel territorio doganale dell’UE
  • Costi e interessi dovuti dal compratore conseguenti a un finanziamento contratto per l’acquisto delle merci oggetto d’importazione
  • Spese relative al diritto di riproduzione delle merci nell’UE
  • Spese per commissioni d’acquisto
  • Dazi e oneri d’importazione
  • Costi per diritti di licenza se non dovuti come condizione per la vendita all’intero dell’UE.

 

Le tre colonne portanti del diritto doganale:

  1. L’origine delle merci
  2. la classificazione tariffaria
  3. Il valore in dogana.

 

 

2 Risposte a Il valore in dogana

  1. Gilberto Antonio ha detto:

    Ringrazio a tutti voi per il vostro gran lavoro che avete messo nella creazione e redazione di queste pagine . Molto, da me apprezzate. Mi sono utilissimi !!!

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