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Incoterms: CFR e CIF

Per avere tutto (o quasi) sotto controllo

Export resa CFR e CIFLa caratteristica principale di questi due termini di resa consiste nel fatto che il confine delle responsabilità non coincide con il confine dei costi. Entrambe prevedono che il venditore (esportatore) consegni la merce a bordo della nave al porto d’imbarco.

 

Ed è qui che i rischi a nostro carico cessano e passano al compratore (importatore). I costi, al contrario, sono a carico nostro fino al porto di destinazione. Questo “sdoppiamento“della linea di confine non deve far temere particolari complicazioni. Questi due termini sono molto utilizzati e consentono un innegabile vantaggio per l’esportatore in quanto la maggior parte delle operazioni sono sotto il suo controllo!

 

Obblighi del venditore (nella resa CFR)

  • Consegnare la merce a bordo della nave al porto d’imbarco (luogo di confine dei rischi del venditore)
  • Stipulare il contratto di trasporto marittimo fino al porto di destinazione, sostenendo il costo del relativo nolo
  • Fornire al compratore (importatore) il documento di trasporto marittimo (Polizza di Carico o Bill of Lading) indispensabile per il ritiro della merce a destinazione.
  • Fornire al compratore, se richieste, le informazioni necessarie alla copertura assicurativa della merce
  • Informare il compratore (importatore) dell’avvenuto imbarco
  • Provvedere alle formalità doganali di esportazione (quando richiesto) sostenendone il costo
  • Fornire al compratore la fattura commerciale export e ogni altro documento previsto dal contratto di compravendita
  • Provvedere all’ottenimento di licenze, permessi, ecc. richiesti per legge.

 

Obblighi del compratore (nella resa CFR)

  • Prendere in consegna la merce a bordo della nave nel porto di destinazione sostenendo i rischi dal momento in cui la merce è stata caricata a bordo al porto d’imbarco
  • Se non incluse nel nolo marittimo, sostenere le spese di scaricamento della merce dalla nave al porto di destinazione
  • Provvedere all’Operazione doganale import (quando richiesto) sostenendone il costo.

 

Nel caso di resa CIF si aggiungono due obblighi al venditore:

  • Stipulare una polizza assicurativa che copra la merce dai rischi di perdita o danneggiamento fino al porto di destinazione, pagandone il relativo premio
  • Fornire al compratore la polizza di assicurazione.

 

ATTENZIONE

Possibili criticità per l’esportatore:

  • Salvo diversi accordi tra le parti, la copertura assicurativa minima convenzionale (di solito indicata anche nella Lettera di Credito) deve coprire il valore CIF+10% (convenzionalmente indicato anche con “110% del valore CIF”), cioè:
    • Il costo della merce, come da fattura di vendita export
    • L’importo del nolo marittimo
    • L’importo del premio assicurativo
    • Una maggiorazione del 10% sulla somma degli importi precedenti.
  • Se il venditore (esportatore) si è impegnato contrattualmente  al rispetto di una data di arrivo della merce a destinazione (cosa che sconsiglio assolutamente), ogni eventuale ritardo introdurrebbe una questione di responsabilità molto controversa.

 

Gli Incoterms® 2010 – Elenco e dettagli
Gli Incoterms – Caratteristiche
Incoterms: EXW
Incoterms: FOB
Incoterms 2020 – Le novità

 

47 Risposte a Incoterms: CFR e CIF

  1. Alex ha detto:

    Buongiorno,
    Stiamo esportando materiale in Algeria con resa cfr.
    Il trasportatore sta chiedendo a noi come venditore/esportatore un documento che attesti che il cliente ha provveduto alla polizza assicurativa. È corretta questa richiesta? Se il compratore non volesse assicurare la merce fino allo sbarco ma solo localmente come obbligatorio in Algeria lo può fare?

    • Roberto Coppola ha detto:

      È corretto che lo spedizioniere le chieda il certificato di assicurazione da allegare ai documenti di spedizione. È anche corretto quanto lei dice circa la copertura della sola tratta algerina, visto il termine di resa utilizzato. Purtroppo le due cose si conciliano con una certa difficoltà e molto spesso gli operatori interessati (spedizionieri, importatori, autorità doganali algerine) finiscono per chiedere più del necessario per evitare di fare distinzioni più impegnative.
      Di solito l’esportatore italiano provvedere alla copertura completa dell’intero trasporto anche per sicurezza propria e non solo per ottemperare alle norme algerine, risolvendo così la questione. A lei la scelta!

  2. Mattia ha detto:

    Buongiorno,complimenti per il servizio.
    Con la mia azienda sto cercando di importare per la prima volta del materiale dalla Cina.
    Il fornitore mi ha fatto l’offerta FOB e l’offerta CNF.
    A primo impatto preferirei la soluzione CNF in modo la merce mi arrivi già al porto Italiano, però leggendo svariati commenti su questo post mi è venuto qualche dubbio.
    Secondo lei qual’è la soluzione più conveniente e sicura?
    In caso di resa CNF devo stipulare obbligatoriamente un’assicurazione per il trasporto nave?
    Grazie

    • Roberto Coppola ha detto:

      In teoria tutte le rese sono sicure. Nella pratica, invece, alcuni tipi di resa delle merci sono più esposti di altri a possibili criticità. Nel caso del CNF / C&F / CFR stiamo assistendo a molte scorrettezze, commesse non tanto dal mittente cinese (che potrebbe essere del tutto all’oscuro), quanto da parte del suo spedizioniere.
      Quindi alla sua domanda su qual è la soluzione più conveniente e sicura ho un’unica risposta: si rivolga a uno spedizioniere italiano che ha una propria presenza in Cina e gli chieda un preventivo per la spedizione dal magazzino del fornitore cinese fino al suo (di lei) magazzino in Italia. Questo preventivo impegnerà lo spedizioniere italiano e la proteggerà da spiacevoli sorprese.
      Soltanto le rese CIF e CIP impongono al mittente di assicurare la merce. L’assicurazione rimane, comunque, sempre consigliabile.

  3. claudio ha detto:

    Salve,
    Anzitutto veramente interessante, sia l’articolo che il flusso di commenti e risposte che ha generato.
    Avrei anche io un quesito: nel caso di resa CFR, successivamente ad un danno da trasporto, considerando che in quanto buyer ho provveduto io stesso a copertura assicurativa all risks delle merci, per tutelare i diritti di rivalsa degli assicuratori mi devo limitare ad avvisare il seller di per fargli responsabilizzare il trasportatore (effettivamente il rapporto contrattuale di nolo è tra loro 2) o mi converrebbe responsabilizzare direttamente il trasportatore?
    Se una volta caricata la merce sulla nave, tutti i rischi ricadono sul buyer, non vorrei avere problemi quando chiederò il risarcimento all’assicurazione. Grazie

    • Roberto Coppola ha detto:

      Per tutelare il diritto di rivalsa lei deve sollevare una riserva al momento del ritiro della merce se l’imballaggio mostra chiari segni di danneggiamento o al momento in cui lei entra nella disponibilità della merce e ne può controllare l’integrità.
      La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, è vero, ma è proprio per questo che si ricorre all’assicurazione. La sua merce ha subito un danno e lei ha diritto al risarcimento.

      Per maggior chiarezza e precisione le riporto la procedura da seguire in caso di danno. Per correttezza, dovrebbe essere l’esportatore a informare il compratore estero circa la procedura da seguire in caso di danno. Mi sembra di capire, però, che il suo venditore non l’abbia fatto!

      Procedura in caso di danno
      Il destinatario deve:
      . Adoperarsi per minimizzare il danno (mettere al sicuro la merce per evitare ulteriori danni)
      . Dare pronta comunicazione all’assicuratore
      . Elevare riserve scritte al vettore (per consentire all’assicuratore di rivalersi sul responsabile del danno)
      . Chiedere l’intervento del commissario di avaria (surveyor) per il rilascio del certificato di avaria (survey report), anticipandone il costo (rimborsabile)
      . inviare il certificato di avaria all’assicuratore unitamente a fattura commerciale e copia del documento di trasporto.

  4. Davide ha detto:

    Buongiorno,
    La data contrattuale di una resa CIF (in qualità di esportatore) è da intendersi quale data di partenza nave o “merce ricevuta per l’imbraco”?
    grazie

    • Roberto Coppola ha detto:

      Diversamente da altri termini di resa, il CIF ha tre diversi “confini” di rischi/costi. Il venditore deve mettere la merce a disposizione sulla nave, da questo momento la responsabilità della merce passa in carico al vettore mentre i costi per il nolo mare e l’assicurazione restano a carico del venditore.
      Il passaggio delle responsabilità dal venditore al vettore avviene nel momento in cui il vettore rilascia al venditore/caricatore un documento di presa in consegna della merce, diventando responsabile della sua integrità.

  5. Roberto ha detto:

    Buongiorno,
    La nostra azienda in data 10/9/2021 ha spedito un contenitore di frutta a Dubai, con condizioni di contratto CIF KAP – prezzo a fermo.
    La nave viene scaricata dopo quasi un mese e ci comunicano che ci sono gravi danni al prodotto, 40% del CFR.
    Se le condizioni del contratto sono CIF la responsabilità della merce dopo lo scarico è caricata sul compratore? Dobbiamo accettare un mancato incasso del 40% o no?

    • Roberto Coppola ha detto:

      Limitatamente a quanto stabilito dalla resa CIF, i costi e i danni subiti dalla merce dopo che è stata scaricata al porto di destinazione sono a carico del compratore. Quindi, se non intervengono motivi di opportunità commerciale, nessuna decurtazione è accettabile.
      Vorrei anche soffermarmi su alcuni particolari che, in mancanza di dettagli, non posso approfondire:
      – la resa CIF impone che il mittente provveda alla copertura assicurativa
      – occorre accertarsi che il destinatario abbia sollevato una riserva al momento del ritiro del container, riservandosi di valutare il danno sicuramente subito dalla merce dopo una sosta così lunga
      – occorre accertarsi che il destinatario abbia contattato il Commissario d’Avaria (indicato nel certificato di assicurazione) per denunciare il danno e per chiedere l’intervento del perito
      – in qualunque segmento della spedizione (tratta marittima o sosta a destino) si sia verificato il danno, il risarcimento è dovuto; sempreché sia stata rispettata la procedura corretta. A questo proposito, istruzioni dettagliate dovrebbero essere state allegate alla documentazione inviata al destinatario
      – occorre controllare quale edizione degli Incoterms è stata indicata nel contratto di compravendita. Se è stato precisato “Incoterms 2020”, è consentito che la copertura assicurativa, a cui deve provvedere il mittente, sia minima (diversamente da quanto impone il termine CIP). L’assicurazione, quindi, potrebbe risultare insufficiente a coprire l’intero danno o, addirittura, non coprirlo affatto
      – In questi casi l’aspetto assicurativo è cruciale. Occorre concentrarsi sull’attento esame della documentazione e delle procedure nell’ottica di un possibile risarcimento del danno.
      In mancanza di dettagli, le ho potuto fornire soltanto delle indicazioni generiche. Spero, in ogni caso, di esserle stato di qualche utilità.

  6. Massimiliano ha detto:

    Buongiorno ,

    abbiamo acquista della merce in Cina con resa Cif. Il porto di arrivo doveva essere Livorno invece siamo stati contattati via mail e abbiamo scoperto che la merce è arrivata al porto di Genova e poi spedita e non saprei per quale motivo a Milano. Naturalmente i costi sono lievitati. Come possiamo contestare l’accaduto?
    Grazie

    • Roberto Coppola ha detto:

      In mancanza di dettagli, immagino che lei abbia importato una quantità di merce inferiore a un container completo. Questo significa che lo spedizioniere cinese, incaricato dal suo fornitore, ha inserito la sua merce in un container consolidato, insieme ad altra merce destinata ad altri importatori italiani. Questo significa anche che il container completo è stato indirizzato non direttamente a lei ma a uno spedizioniere italiano di Milano, corrispondente dello spedizioniere cinese, incaricato di deconsolidare la spedizione e di spedire le singole partite ai vari destinatari italiani. Questo è il punto critico dell’intera operazione.

      Purtroppo l’esasperata concorrenza che si è sviluppata tra gli spedizionieri cinesi spinge gli operatori a fare quotazioni sempre più basse per aggiudicarsi l’incarico alla partenza dalla Cina, riservandosi poi di addebitare altri importi, anche consistenti, al destinatario.

      Due sono i casi:

      1. Lei ha dato incarico direttamente allo spedizioniere cinese.
      In questo caso lei sarebbe vittima di una pratica commercialmente scorretta (direi quasi ricattatoria) ma, purtroppo, non mi risulta che sia mai stata considerata come illegale.

      2. Lei ha concluso un acquisto su base CIF lasciando al suo fornitore la facoltà di scegliere lo spedizioniere.
      In questo caso lei ha diritto di ricevere la merce nel luogo indicato nel termine CIF senza ulteriori addebiti, ad esclusione delle spese di terminal. Se così non fosse, il suo fornitore sarebbe inadempiente contrattualmente, sempreché sia stato stipulato un contratto di compravendita!

      Le consiglio, in ogni caso, di contattare il suo fornitore cinese reclamando energicamente per quanto sta accadendo.

      In via preventiva avrei potuto metterla al riparo da questo tipo di scorrettezze (per non chiamarle ricatti) ma ora è troppo tardi e temo che dovrà accettare gli addebiti se vorrà entrare in possesso della sua merce. Non vedo soluzioni se non l’azione legale, mi dispiace…

      • Massimiliano ha detto:

        Grazie per la cortese e celere risposta. Si abbiamo concluso l’acquisto su base Cif. Come da lei suggerito ci siamo messi in contatto con il fornitore cinese.
        Grazie

    • Carlo ha detto:

      Salve leggendo purtroppo siamo inciampati anche noi nella questione costi in CIF, mi spiego abbiamo acquistato una piattaforma elevatrice ascensore da fornitore cinese il quale dopo aver fatto trattative decidiamo la spedizione CIF la sorpresa e che abbiamo più volte richiesto allo spedizioniere una quotazione dei costi ma non ci ha mai risposto o meglio attendiamo disposizioni dallo spedizioniere Cinese, per farla breve la merce arriva con ritardo e nel frattempo arriva la fattura proforma dello spedizioniere Italiano che richiede 4200€ di spese togliendo 1100 di IVA e circa 700€ di spese di gestione restano 2400€ di costi extra abbiamo contattato lo spedizioniere e ci riferisce che non possiamo assolutamente sottrarci al pagamento e che quell’importo e stato chiesto da chi ha spedito dalla cina ed eventualmente chi può modificare tale porto e solo chi ha spedito, assurdo cosa e possibile fare ?
      grazie

      • Roberto Coppola ha detto:

        Mi sembra di capire che lei abbia già letto le risposte a quesiti identici al suo. Purtroppo la mia risposta è sempre la solita: l’unico tentativo che si può fare è richiedere al fornitore cinese il rispetto del termine CIF ed eventualmente adire le vie legali per inadempienza contrattuale della controparte.
        Mi rendo benissimo conto che questa è una risposta puramente tecnica e che potrebbe non avere nessun effetto pratico ma, purtroppo, è l’unica che posso darle.
        Mi rincresce moltissimo non poterle essere di aiuto. Una raccomandazione: non ripeta lo stesso errore, né con le importazioni dalla Cina né da altri paesi perché, per le partite LCL, cioè inferiori al container completo, spedite su base CIF, sono sempre esposte a questo tipo di rischio, qualunque sia la provenienza della merce.

  7. Giuseppe Manuele ha detto:

    Buongiorno,
    Ho effettuato una vendita CIF in Algeria a Dicembre 2019. Solo oggi lo spedizioniere mi comunica che la merce non è stata ritirata e che la msc lo diffida nel pagare la sosta e che potrebbe essere ribaltata a me. Il cliente mi ha pagata ed io non ho mai saputo del problema.
    In questo caso il fornitore ne risponde della sosta?
    Grazie

    • Roberto Coppola ha detto:

      Il termine di resa CIF stabilisce che il costo e le responsabilità del venditore sono elementi disgiunti. Il costo a carico del venditore si estende fino al porto di destinazione mentre la sua responsabilità e i rischi cessano al momento in cui la merce supera la murata della nave al porto di partenza.
      Se si sono maturate delle spese di giacenza al porto di destinazione, queste sono a carico del compratore e devono essere a lui addebitate al momento del ritiro della merce.
      Ho il sospetto che si tratti di spese e responsabilità diverse da quelle previste dal termine di resa CIF. Le suggerisco di chiedere maggiori dettagli e l’indicazione della norma o della clausola contrattuale in base alla quale lei è chiamato al rimborso.

  8. villa ha detto:

    Buongiorno Avvocato,
    ho una domanda.
    Resa CIP – MARE export DA VADO LIGURE A JEBEL ALI:
    è il venditore a stipolare la polizza assicurativa.
    Leggo che il valore merce indicato deve essere:

    “Salvo diversi accordi tra le parti, la copertura assicurativa minima convenzionale (di solito indicata anche nella Lettera di Credito) deve coprire il valore CIF+10% (convenzionalmente indicato anche con “110% del valore CIF”), cioè:
    Il costo della merce, come da fattura di vendita export
    L’importo del nolo marittimo
    L’importo del premio assicurativo
    Una maggiorazione del 10% sulla somma degli importi precedenti”.

    (vorrei sapere questo 10% a cosa si riferisce esattamente ?)
    Ovvero, quel 10% rappresenta cosa? sperato utile anche se è il venditore? considerando che i rischi passano al compratore dal porto d’imbarco, quindi il venditore in caso di sinistro beneficia il sul cliente in caso di danno coprendogli anche un mancato utile? ed è per quello che si aggiunge?
    grazie

    • Roberto Coppola ha detto:

      Quel 10% ha effettivamente lo scopo di risarcire il mancato utile sulla merce danneggiata.
      In mancanza di dettagli, Immagino che il pagamento sia tramite lettera di credito, quindi l’esportatore riceve il suo pagamento presentando documenti conformi alla banca negoziatrice, indipendentemente dall’esito della spedizione (e dall’eventuale danno), mentre il destinatario, ipotizzando il massimo danno possibile, non riceve la merce e quindi non solo perde la merce che ha già pagato ma perde anche l’utile che avrebbe realizzato rivendendo la merce.

      In sintesi: indipendentemente da chi è il reclamante, il risarcimento del danno, alla fine, spetta a chi il danno l’ha effettivamente subito. L’esportatore ha ricevuto il pagamento della sua fattura ed ha anche ottenuto il suo profitto, mentre il destinatario importatore non solo ha pagato per merce non ricevuta ma rischia anche di subire il danno dovuto al mancato profitto. Ecco qual è la logica dietro a quel 10% di risarcimento per mancato utile.

      Le rese CIF e CIP hanno effettivamente alcuni aspetti controversi che richiederebbero una trattazione più approfondita, ma, in ogni caso, spero che questa breve sintesi risponda alla sua domanda.

  9. Alessandro Davoli ha detto:

    Buongiorno. Sono alla mie prime esperienze operative. Sto intermediando FE 65, origine Perù. Ho due possibili compratori in Cina, che mi hanno chiesto quotazione CFR. Dopo che avrò inviato la quotazione per tonnellata metrica, e senza dare informazioni circa il fornitore, devo chiedere un IFPA o altro impegno firmato dal Buyer, per tutelare la provvigione per il mio gruppo di consulenti/intermediari, lato Buyer? E se si quale strumento consigliate, per la maggior tutela degli intermediari?
    In generale, quali sono gli errori da evitare nel rapporto sia con il Buyer che con il Seller?
    Grazie per la cortese attenzione.
    Saluti,
    Alessandro

    • Roberto Coppola ha detto:

      Purtroppo, la posizione dell’intermediario è esposta al rischio di scavalcamento. È un rischio che può essere mitigato ma non eliminato. Lo strumento di maggior tutela è senz’altro il contratto di intermediazione/procacciamento che viene, di solito, stipulato tra intermediario e venditore. La controparte può anche essere il compratore. Di solito si sceglie la controparte che ha beneficiato maggiormente dall’azione facilitatrice dell’intermediario. Comunque, l’intermediario dovrebbe iniziare la sua azione di ricerca dopo aver preso accordi con un operatore, sia questi il venditore o il compratore. In termini pratici, se lei ha contattato un potenziale venditore proponendo la sua attività di intermediario per la ricerca di potenziali compratori, allora sarà più opportuno stipulare un contratto di intermediazione/procacciamento proprio con la parte venditrice.
      Uno strumento che, in particolari condizioni, le offrirebbe una protezione totale è il credito documentario trasferibile. Questo tipo di lettera di credito consente, infatti, di nascondere al compratore e al venditore le loro identità reciproche. Si tratta però di uno strumento di pagamento molto articolato e piuttosto complesso che richiede un’accurata stesura di accordi con tutte le parti coinvolte.

      L’errore commesso più di frequente consiste nel non stipulare un contratto e di affidarsi ad accordi verbali. Vorrei anche segnalarle alcune criticità caratteristiche dell’attività di intermediario. Le consiglio, a questo scopo, di leggere questa pagina https://www.altalex.com/guide/procacciatore-affari

  10. Emmanuele ha detto:

    Salve,

    Vista la vs competenza, vorrei avere un consiglio su di una situazione accaduta ad un mio cliente che ha comprato materiale dalla Cina, CIF pagando come da contratto controfirmato acconto e il saldo a 90 gg b/l con ritiro originali in banca.
    La merce è stata spedita ed in viaggio ed il fornitore Cinese per inviare gli originali pretende, in barba al contratto stipulato, che il cliente gli paghi tutto il saldo all’arrivo merce. Cosa può fare il cliente compratore in questo caso avendo un contratto controfirmato che riportano ben altre condizioni? Essendo la merce in viaggio e in arrivo deve o può intraprendere che tipo di azione legale se il Cinese, fregandosene del contratto firmato ed incassato l’acconto, non vuole mandargli i documenti originali in banca di punto in bianco?
    Grazie

    • Roberto Coppola ha detto:

      Gli acquisti CIF di spedizioni consolidate (non in container completi) dalla Cina presentano numerose criticità. Se a questo tipo di resa delle merci si aggiunge il pagamento di un anticipo, allora alle criticità possono sostituirsi dei veri problemi!
      Il suo cliente è letteralmente sotto ricatto e, a questo punto, ha soltanto due possibilità:
      1. Sottostare al ricatto, pagare l’intero importo e rivolgersi a un avvocato per avviare una causa legale
      2. Rinunciare alla merce commettendo inadempienza contrattuale (al pari del suo fornitore cinese) e avviare una causa legale.

      Le ricordo che i nostri avvocati internazionalisti (avv. Parrini e avv. Cerbino) possono fornire tutta la necessaria assistenza di cui ha bisogno il suo cliente.

      Segnalazioni come la sua si stanno ripetendo con crescente frequenza. È un peccato che ci si rivolga a un consulente soltanto quando è troppo tardi. Esistono strumenti di tutela studiati appositamente per proteggere i nostri pagamenti anticipati ed è un peccato che siano sconosciuti alla maggior parte degli importatori.

  11. ANTONIO M. ha detto:

    Buongiorno, tutte le polizze assicurative che come fornitore apriamo in caso di CIF riportano di default la dicutura “from warehouse to warehouse” che come ci è stato spiegato intende dal nostro magazzino al primo magazzino dopo lo scarico in porto. Molti clienti invece intendono/ci chiedono , sempre con il CIF porto ,l’estensione della copertura assicurativa fino al magazzino di destinazione finale. E’ possibile mantenedo il CIF porto questa estensione ? Ringrazio anticipatamente per il riscontro

    • Roberto Coppola ha detto:

      Il termine di resa delle merci, in questo caso CIF porto di destinazione, indica un accordo tra venditore e compratore. La copertura assicurativa indica un accordo tra venditore e compagnia assicuratrice. Tra questi due accordi c’è correlazione ma non un vincolo preciso. Lei potrebbe spedire su base EXW e assicurare la merce fino a destinazione. Quindi, indipendentemente dal termine di resa, lei può richiedere e ottenere una copertura assicurativa fino al magazzino del cliente. Naturalmente le saranno richiesti dettagli circa la destinazione finale della merce, allo scopo di valutare i rischi e, di conseguenza, stabilire un premio assicurativo maggiore.

  12. manuele ha detto:

    Salve

    Ho una domanda sull importazione di merce trattasi acciaio dalla cina con vendita e spedizione cif.
    Io svolgo l’intermediario e noto spesso che la merce viene girata dai clienti ad aziende terze ancor prima che la nave arrivi e che la polizza originale pervenga nelle loro mani.
    Nel caso l azienda Cinese, per mancato pagamento dopo aver spedito la merce e copia della polizza di carico, voglia cambiare il cliente finale del carico ( prima di inviare i documenti orginali al cliente originario) può farlo? Ho letto che la bill of loading può essere negoziabile o no, nel caso non fosse negoziabile il cliente originario non può cedere la merce prima ancora di averla ricevuta?
    Grazie.

    • Roberto Coppola ha detto:

      1. Il cliente destinatario della merce può girare la polizza di carico ad altro soggetto. Per farlo però deve materialmente ricevere la polizza di carico e girarla a favore del nuovo compratore.
      2. Se il fornitore decide di cambiare il destinatario della merce, può farlo semplicemente inviando gli originali della polizza di carico (emessa all’ordine e girata in bianco) ad altro compratore.
      3. Sì, la polizza di carico è un documento rappresentativo della merce ed è negoziabile.

  13. Gennaro ha detto:

    Buongiorno,
    mi intereserebbe importare della materia prima dalla Cina, dopo aver trovato il fornitore adatto, ci siamo messi d’accordo per spedizione CIF e pagamento con 30% acconto e 70% CAD, essendo la prima volta, vorrei alcune spiegazioni di come funziona.
    Per prendere possesso del contenitore, devo obbligatoriamente presentare, oltre all’avvenuto pagamento del restante, ricevuta di DAZI e IVA ?
    Quali sono altri costi da affrontare ?
    Una volta arrivata la merce, sono io a procurare il trasportatore fino al deposito ?
    Vi ringrazio
    Saluti

    • Roberto Coppola ha detto:

      Importare su base CIF dalla Cina comporta qualche rischio. La teoria dei trasporti non evidenzia nessuna criticità in questa procedura ma l’esperienza mi suggerisce qualcosa di diverso. Da alcuni anni sto ricevendo incarichi di consulenza per risolvere problemi sorti proprio da importazioni dalla Cina con termini di resa CIF porto italiano. Il problema a cui mi riferisco è il seguente.
      In questi ultimi anni, tra gli spedizionieri cinesi si è sviluppata un’esasperata concorrenza che spinge tali operatori a fare quotazioni sempre più basse per aggiudicarsi l’incarico alla partenza dalla Cina, riservandosi, poi, di addebitare altri importi, anche consistenti, al destinatario. Questo accade, nella quasi totalità dei casi, quando si tratta di spedizioni il cui volume è inferiore al container completo e che quindi richiedono una consolidazione (la cosiddetta spedizione in groupage). Questo tipo di spedizioni, infatti, richiede anche l’intervento di uno spedizioniere italiano (deconsolidatore) che “rompe il groupage” e consegna le partite di merce ai vari destinatari. È proprio in questa fase che nasce il problema. La merce è nelle mani dello spedizioniere italiano e non viene rilasciata se non contro il pagamento di un importo aggiuntivo, spesso di notevole entità. Un importo, questo, che lo spedizioniere è costretto a chiedere per recuperare i costi sostenuti da lui invece che dallo spedizioniere cinese.
      Le consiglio, quindi, di cambiare il termine di resa in modo da avere la facoltà di scegliere uno spedizioniere italiano di sua fiducia che controlli la spedizione lungo tutto il suo percorso.
      All’arrivo dei documenti presso la banca italiana, dopo aver pagato il saldo della fattura di vendita, lei riceverà tutta la documentazione e la polizza di carico. Quest’ultimo documento le darà il diritto di ritirare la merce al porto italiano di destinazione. A questo punto, e non prima, lei dovrà pagare i diritti doganali e l’Iva per far transitare il carico attraverso il varco doganale. Per queste operazioni lei dovrà incaricare uno spedizioniere italiano che, tramite il proprio doganalista, svolgerà queste operazioni, per lui di normalissima routine, senza alcuna difficoltà.
      Sì, lei dovrà incaricare un trasportatore e sostenerne il costo. Anche questa operazione può essere agevolmente svolta dal suo spedizioniere italiano, a un costo probabilmente inferiore a quello che pagherebbe lei rivolgendosi direttamente a un trasportatore.
      Sento il dovere di aggiungere qualcos’altro. Il suo fornitore cinese sarà sicuramente degno della massima fiducia, ma spero che lei abbia attivato un dispositivo di garanzia per quel 30% versato in anticipo.

      • Marco ha detto:

        buongiorno,
        cosa intende per (spero abbia attivato un dispositivo di garanzia per quel 30% versato in anticipo?)
        che tipo di garanzia si può chiedere ad un fornitore cinese?

        grazie 1000

        • Roberto Coppola ha detto:

          Molti operatori chiedono il mio intervento dopo che hanno visto sparire nel nulla sia l’anticipo versato sia il fornitore estero. Purtroppo a quel punto è troppo tardi per poter intervenire efficacemente. Per prevenire questo problema, procedo sempre all’attivazione di un dispositivo finanziario a protezione dell’importatore italiano. In questa sede non è possibile entrare nei dettagli, ma, in estrema sintesi, si tratta di questo. L’importatore italiano, prima di procedere all’invio dell’anticipo, chiede al fornitore estero l’emissione (da parte della sua banca estera) di una “Advance Payment Guarantee”, una garanzia, cioè, che consente all’importatore italiano di recuperare l’intero importo anticipato in caso di mancata prestazione (mancata fornitura) da parte dell’esportatore estero. È esattamente questo che intendevo con attivazione di un dispositivo di garanzia.

  14. Antonio ha detto:

    Buonasera, mi complimento innanzitutto per il vostro lavoro.
    Sto importando degli articoli dalla cina, si tratta di un valore sotto i 1000 € e basso peso/dimensioni.
    Il venditore cinese propone il prezzo C&F BY air.
    Da quanto ho appreso in questo caso i costi di spedizione sono a carico dell’esportatore sino all’aeroporto Italiano e l’assicurazione deve essere pagata da me.
    Mi chiedo:
    E’ necessario/obbligatorio fare l’assicurazione per un trasporto via aerea?
    Una volta arrivata in aeroporto devo recarmi di persona all’ufficio dogane dell’aeroporto per ritirare il plico e pagare oneri doganali.
    Ci sono costi di sdoganamento così come sul trasporto via mare?

    Grazie mille!!

    • Roberto Coppola ha detto:

      La ringrazio della sua email e dei suoi apprezzamenti per il nostro lavoro.
      Sì, esatto. Nella resa C&F aeroporto di destinazione, il costo della spedizione è compreso nel prezzo di vendita del prodotto che lei sta importando.
      L’assicurazione non è obbligatoria ma è sempre consigliabile.
      Sì, deve recarsi in aeroporto per sdoganare la spedizione o, in alternativa, può delegare un doganalista per eseguire lo sdoganamento, sostenendo il costo del suo intervento.
      Per quanto riguarda la dogana, non c’è differenza tra via aerea e via mare: il dazio d’importazione, se è dovuto, deve essere pagato indipendentemente dalle modalità di spedizione.

  15. Giovanni ha detto:

    Buongiorno, abbiamo fatto importazione dalla Cina saldando l’intera fornitura ed incaricando un forwarder cinese di provvedere alle operazioni di spedizione con resa CIF Napoli, competenze pagate anche a costoro
    Nella B/L veniva indicato una azienda italiana per lo sdoganamento.
    Abbiamo contattato questa azienda e chiesto di procedere alle operazioni di sdoganamento e consegna fino a Foggia, precisando la resa CIF Napoli ed esibendo la documentazione di rito (Packing List, B/L, dichiarazioni). La merce è arrivata il 16/12 a Genova e da lì è stata trasferita a Milano il 19/12. A questo punto iniziano i problemi, poiché abbiamo chiesto ripetutamente la bolla doganale e la documentazione per procedere allo sblocco e consegna, avendo impegni di consegna con nostri clienti.
    In primo luogo ci viene comunicato un ammanco merce, poi smentito
    Poi ci viene comunicata una carenza documentale poiché non era indicata la incidenza del Nolo mare o addirittura la resa CIF
    Dopo varie mail e lamentele ci viene inviata la Prebolla Import ed una Richiests di Anticipi, nella quale venivano indicati costi assurdi (tipo ERS 850 Euro, CISF 4000 Euro, Anticipo Magazzinoo fino al 2/1). Al solo fine di sbloccare la merce con la riserva di agire per il recupero delle somme non dovute, abbiamo pagato l’intera somma con preghiera di consegna immediata: pagando altresì i costi di consegna fino a Foggia.
    In data 30/12 ci viene inviato Avviso di Giacenza con richiesta di invio della documentazione necessaria allo sdoganamento (quale?) con indicazione di costi giacenza dalla data di svuotamento del container, ma la merce non è ancora partita!!!
    Avrei bisogno di consigli perché trovo questo atteggiamento ai limiti della estorsione!!!
    Grazie

    • Roberto Coppola ha detto:

      La situazione è piuttosto confusa e molto articolata. Vediamo di metterne a fuoco gli aspetti principali.

      – Quando lei dice di aver incaricato uno spedizioniere cinese di provvedere alle operazioni di spedizione con resa CIF Napoli, immagino che intenda dire di aver incaricato uno spedizioniere cinese di effettuare la spedizione a Napoli perché l’accordo con l’esportatore cinese non includeva i costi di spedizione. La resa CIF, infatti, nel suo reale significato, deve essere stabilita già nelle condizioni di vendita e prevede una procedura diversa fin dall’inizio.

      – Lei afferma di avere contattato l’azienda indicata in B/L per lo sdoganamento. Deduco che questa azienda non sia stata scelta da lei. Innanzi tutto, non mi è chiaro il motivo di tale indicazione in B/L. Posso ipotizzare che lo spedizioniere cinese abbia voluto indicare il nome del suo corrispondente in Italia con lo scopo di privare lei della facoltà di scegliere un doganalista italiano di sua fiducia.

      – Genova, Milano, Foggia… anche in questo caso non mi è chiaro il motivo di questo percorso. Se lei ha pagato per una spedizione fino a Napoli, è a Napoli che lei deve ricevere la merce.

      – Per l’ERS (Equipment Repositioning Surcharge) e il CISF (China Import Service Fee) dovremmo aprire un capitolo a parte. Purtroppo, questi addebiti stanno diventando una pratica comune. A mio avviso sono commercialmente scorretti ma, purtroppo, non mi risulta che siano mai stati considerati come illegali. Sono soprattutto dovuti all’esasperata concorrenza che si è sviluppata tra gli spedizionieri cinesi. Questa aggressività commerciale sta spingendo gli operatori a fare quotazioni sempre più basse per aggiudicarsi l’incarico alla partenza, riservandosi poi di addebitare altri importi, anche consistenti, al destinatario. In questo caso è sempre lei che ha dato l’incarico alla partenza e che è anche il destinatario della merce, ma il criterio non cambia. È per questo motivo che sconsiglio sempre la resa CIF per le importazioni dalla Cina.

      – Da chi ha ricevuto l’avviso di giacenza? E qual è il luogo della giacenza?
      Mi viene il sospetto che la sua merce sia passata di mano e che il doganalista ora incaricato dell’operazione doganale d’importazione non abbia la documentazione necessaria poiché non è lo stesso al quale lei l’ha già inviata.

      – Ho anche un altro sospetto: che la sua merce non occupi un container completo (FCL) ma che sia soltanto una parte di una spedizione consolidata (LCL). Se un altro destinatario (con merce all’interno del suo stesso container) non ha ritirato la merce, l’intero container potrebbe essere andato in giacenza. Questa è un’ipotesi piuttosto remota perché l’agente deconsolidatore al porto di destinazione non lascia mai che il container vada in giacenza ma, visto come sono andate le cose, non mi sento di escludere del tutto questa eventualità.

      Per concludere le suggerisco
      – di riesaminare attentamente la documentazione di spedizione
      – di stabilire dove si trova effettivamente la sua merce e sotto la responsabilità di quale operatore
      – di contattare tutte le parti in causa per capire quale ruolo gioca ogni operatore e cosa potrebbe fare per favorire la soluzione del problema.

  16. Emmanuele ha detto:

    Salve,

    Ho una domanda riguardante le spedizioni fatte dalla cina all Italia in cif.
    Pagando il primo acconto per un ordine di merce dalla cina, l azienda cinese ha imbarcato e spedito la polizza di carico in originale al cliente attendendo il saldo del carico tramite bonifico come concordato.
    Se il cliente italiano non effettua il bonifico è salda con il cntr già in viaggio, una volta giunto al porto in Italia come possiamo fare per rivendere e far sdoganare la merce ad altro cliente che paghi? Che procedura bisogna adottare quando il cliente italiano non salda alla presentazione dei documenti originali? Ci sono dei tempi tecnici, oltre i solleciti, per poter vendere il cntr ad altro e che modifiche bisogna fare una volta attaccata la Neva in Italia?
    Grazie.

    • Roberto ha detto:

      Lo scenario che mi descrive è decisamente insolito. Vediamo di chiarirne gli aspetti più problematici.
      L’invio della Polizza di carico originale prima di aver ricevuto il totale pagamento (o una garanzia di pagamento) è una procedura fortemente sbilanciata, a favore dell’importatore. Non mi è chiara quale sia la sua posizione ma mi sembra d’intuire che stia operando da intermediario o da importatore che deve rivendere a un compratore italiano. In mancanza di dettagli, devo anche supporre che la Polizza di carico sia liberamente negoziabile e quindi girabile ad altro soggetto economico.
      Tenga conto che il possessore della Polizza di carico originale ha diritto di ritirare la merce dalla compagnia di navigazione indipendentemente dal fatto che abbia pagato o meno il fornitore cinese.
      Sempre a titolo informativo, in mancanza di tutti i necessari dettagli, le ricordo che la Polizza di carico originale può essere girata e consegnata ad altro soggetto, contro pagamento dell’importo desiderato. Intendo dire che lei può vendere la merce ad altro soggetto semplicemente girandogli la Polizza di carico originale contro il pagamento di quanto dovuto.
      Quando la nave arriva al porto italiano, il contenitore rimane a disposizione di chi esibirà la Polizza di carico originale. La merce sarà soggetta ad operazione doganale d’importazione. Ciò significa che l’importatore dovrà pagare i diritti doganali secondo la tariffazione doganale relativa alla merce, dopo di che l’importatore potrà disporre liberamente della merce importata.
      ATTENZIONE:
      Il contenitore rimane in giacenza gratuita per pochi giorni, il cui numero varia da porto a porto (in genere una settimana). Dopo tale periodo, scattano i costi di giacenza, per un ulteriore periodo di tempo, anch’esso variabile (circa un mese). Scaduto anche tale termine il contenitore viene dichiarato abbandonato e l’autorità portuale può decidere di venderlo all’asta e destinare il ricavato alla copertura delle spese di giacenza non pagate dall’importatore.
      Ripeto che la mancanza di dettagli m’impedisce di dare indicazioni più precise ma, in ogni caso, mi sembra di capire che, in mancanza di un intervento efficace, il buon esito dell’operazione sia fortemente a rischio.

  17. Marco ha detto:

    Buongiorno,

    qualora un’azienda esporti a condizioni CIF, è evidente che il costo assicurativo è a carico del venditore, ma il beneficiario della polizza è il compratore.

    la domanda è questa, qualora il compratore richieda una copertura “warehouse-warehouse” non sarebbe tecnicamente possibile data la resa dell’operazione, infatti con la resa CIF il rischio di perdita od avaria della merce passa comunque al compratore nel momento in cui è caricato a bordo della nave. è corretta questa analisi?

    grazie per l’attenzione

    • Roberto ha detto:

      Gli Incoterms, com’è noto, stabiliscono il confine tra le responsabilità e i costi che sono a carico del compratore dai costi e responsabilità che sono a carico del compratore. Nel dettaglio, i confini sono più precisamente tre: responsabilità (rischio), nolo e copertura assicurativa. In tutti i termini di resa i tre confini coincidono. Fanno eccezione tre termini: CIF, CPT e CIP, nei quali le collocazioni dei tre confini sono diverse tra loro.
      Nel caso del termine CIF, la responsabilità (rischio) passa dal venditore al compratore quando la merce è caricata a bordo della nave, come lei correttamente ha indicato. Il nolo è interamente a carico del venditore, quindi il confine è al porto di destinazione. La copertura assicurativa, infine, coincide con il nolo.
      In conclusione, la sua analisi è corretta e l’estensione della copertura fino al magazzino del destinatario non è compresa nel termine CIF.
      Vorrei anche ricordarle una particolarità che potrebbe implicitamente cambiare un po’ le cose. Il nolo mare potrebbe essere su base door-to-door o port-to-door e quindi, in questi casi, anche l’assicurazione, il cui confine di competenza coincide con il nolo, si estenderebbe fino al magazzino del compratore.

      • Matteo ha detto:

        Buongiorno e complimenti innanzitutto per la chiarezza delle risposte.
        Avrei un dubbio.
        In una vendita CIF – dove io sono il venditore – la merce arriva a destino dotata di tutta la documentazione corretta ma l’importatore, per necessità od impossibilità di ritirare la merce, ritarda le operazioni di sdoganamento e liberazione dei containers.
        Gli extra costi della compagnia di spedizioni ed il porto a chi vengono addebitati?

        Grazie mille in anticipo per una sua preziosa analisi.
        Buona giornata

        • Roberto Coppola ha detto:

          Il termine di resa CIF stabilisce che i costi a suo carico cessano all’arrivo della merce nel porto di destinazione, quindi la responsabilità per azioni svolte, o non svolte, dopo l’arrivo della merce nel porto di destinazione ricadono sull’importatore estero.
          Le spese di giacenza nel porto di destinazione, dovute all’eventuale ritardato ritiro della merce da parte dell’importatore, sono a carico di quest’ultimo e dovranno essere corrisposte al momento del ritiro.
          La mancata riconsegna del container vuoto e anche l’eventuale mancato ritiro della merce a destinazione, sono questioni più controverse. Ad oggi e per quanto a mia conoscenza, le azioni legali intraprese dalle compagnie di navigazione nei confronti dei mittenti, hanno sempre avuto esito favorevole per i mittenti. Questo purtroppo non significa che in casi simili i vettori marittimi si astengano, in futuro, dall’intentare azioni legali nei confronti dei mittenti anche se consapevoli dell’alta probabilità di risultarne parte soccombente. Vorrei anche sottolineare il fatto che, nel caso di mancato ritiro a destinazione, le merci, trascorso un periodo di tempo stabilito, vengono vendute all’asta per il recupero delle spese di sosta maturate, eliminando così la necessità di rivalersi su qualunque altra parte coinvolta nell’operazione, naturalmente salvo i casi in cui la merce rimanga invenduta.
          Vorrei aggiungere che, nella pratica, questi esiti così negativi, sono estremamente rari nei casi in cui il pagamento avviene tramite lettera di credito.

  18. matteo ha detto:

    salve da qualche mese mi sono messo in contatto con delle aziende cinesi per poter importare delle attrezzature del mio settore qui in italia. e sto cercando di capire quale strada più sicura intraprendere per non perdere il mio investimento. in particolare mi rifesisco al processo di spedizione fino al porto di destinazione a me più vicino che è quello di palermo: quindi quale tipo di trasporto devo far includere nel prezzo dalle aziende cinesi( quale tipo di trasporto cioè mi tutela di più?) fino all’arrivo della merce al porto di palermo per lo sdoganamento. cioè vorrei sapere quali documenti dovrei presentare per non avere problemi alla dogana. si tratta in particolare di carrelli per alimenti ( FOOD CART) quindi penso siano richiesti dei certificati di conformità. devo richiederli all’azienda esportatrice?. spero possiate aiutarmi o indicarmi a chi posso rivolgermi per avere più chiarimenti in merito alla questione.

    • Roberto ha detto:

      Vediamo i suoi quesiti:
      1. qual è il tipo di trasporto che la tutela di più?
      Non c’è una risposta univoca a questo quesito. Diciamo che sarebbe necessario esaminare i pro e i contro dei vari INCOTERMS©, tenendo in considerazione le sue particolari esigenze e preferenze. Questo perché ogni termine di resa può offrire sufficienti garanzie per entrambe le parti contraenti. In estrema sintesi, possiamo affermare che la resa EXW (franco fabbrica cinese, nel suo caso) richiede che lei si faccia carico dell’intera spedizione dal magazzino del suo fornitore fino a destinazione. Può sembrare un compito troppo gravoso ma lei avrebbe il grande vantaggio di scegliere lo spedizioniere internazionale e la compagnia di navigazione.
      Al contrario, la resa CIF (Costo, Assicurazione e Nolo) trasferirebbe al suo fornitore cinese tutto il carico della spedizione ma toglierebbe a lei ogni facoltà di scegliere i fornitori del servizio e la possibilità di avere sotto controllo ogni fase della spedizione.

      2. Non mi risulta che ci sia un servizio diretto da un porto cinese fino a Palermo. Se un ulteriore approfondimento dovesse confermarlo, dovrebbe ricorrere a un servizio con trasbordo oppure scegliere un diverso porto italiano per poi far proseguire la merce via camion fino a Palermo.

      3. I documenti per l’import dalla Cina sono:
      – La fattura commerciale di vendita (emessa dal suo fornitore cinese)
      – La lista d’imballo (Packing List, anch’esso emesso dal suo fornitore)
      – Il certificato d’Origine (che suo fornitore cinese ottiene dalla Camera di Commercio Cinese)
      – La Polizza di Carico (Bill of Lading, indispensabile per entrare in possesso della merce)
      – altri eventuali documenti che lei intende richiedere al fornitore (certificati d’ispezione, assicurazione ecc.)

      4. La marcatura CE è un’autocertificazione di conformità alla normativa europea. È molto probabile che il suo fornitore cinese non ne sia in possesso per i prodotti che le venderà. Soltanto una ristretta minoranza di produttori cinese ne dispone. In ogni caso, sia che la merce abbia tale marcatura sia che non ce l’abbia, sarà lei responsabile della conformità dei prodotti che commercializzerà all’interno della UE. Tale marcatura non è sempre obbligatoria; controlli se i prodotti di suo interesse figurano nell’elenco dell’Agenzia della Dogane a questo link: https://bit.ly/2ItYali. Controlli anche, oltre alla marcatura CE, che i suoi prodotti non richiedano ulteriori certificazioni.

      Le consiglio di:
      – leggere con attenzione i miei post sui termini di resa delle merci (https://bit.ly/2N4IJ6A e https://bit.ly/2KmOL0B
      – farsi inviare dal suo fornitore una fattura proforma con l’elenco dei prodotti di suo interesse, i loro prezzi e i termini e condizioni di vendita proposti dal suo fornitore (ma sempre negoziabili…). Veda il mio post sulla fattura proforma e il suo utilizzo: https://bit.ly/2tHfnCw
      – rivolgersi a uno spedizioniere internazionale che abbia propri uffici o agenti in Cina (preferibilmente nella città del porto d’imbarco)
      – presentare allo spedizioniere di sua scelta la fattura proforma del suo fornitore cinese con la richiesta di un preventivo di spesa per la spedizione e trasporto fino a destinazione, assicurazione e dazio doganale import con relativa IVA. Chieda, cioè, tutte le componenti di costo che le forniranno il cosiddetto Landing Cost (costo totale della merce a destino e sdoganata) per una corretta valutazione della economicità del progetto.
      ATTENZIONE
      La priorità assoluta è per la scelta dello spedizioniere internazionale. Lo scelga con attenzione perché sarà un alleato prezioso!
      Auguri per il suo progetto!

  19. Fede ha detto:

    Buongiorno,
    la nostra azienda sta inizando o vorrebbe iniziare ad esportare oltre mare (emirati arabi). Dove posso avere informazioni chiare in merito? su internet non riesco ad avere informazioni complete.
    Per esempio i termini MB/L o HB/L a cosa si riferiscono?
    Grazie in anticipo

    • Roberto ha detto:

      I due termini significano: “Master Bill of Lading” e “House Bill of Lading”. In estrema sintesi, la differenza tra i due documenti consiste in questo.
      La Master B/L è un documento che viene emesso per il trasporto di spedizioni singole o per spedizioni consolidate (dette anche groupage). È un documento rappresentativo della merce ed è negoziabile.
      La House B/L è una ricevuta delle merci (praticamente una sotto-polizza per una partita di merce che fa parte di un groupage) che legittima il ritiro della merce a destinazione.

      ATTENZIONE
      • La House B/L non è un documento negoziabile
      • Nel caso di pagamento con credito documentario (lettera di credito), la House B/L NON è accettata per la negoziazione del credito (salvo che non sia espressamente consentito dal credito stesso).

  20. mariangela ha detto:

    B/s,

    ho un atroce dubbio, abbiamo esportato (MB/L + HB/L in prepagato fino a CFR SANTOS), Ora la spedizione è stata ceduto al broker del cnee e quindi le soste sono a carico dell’importatore, vero ?
    prego gentilmente spiegare. Grz

    • Roberto ha detto:

      Sì, esatto. Nelle rese CFR e CIF la responsabilità e il costo delle soste a destino sono da imputare all’importatore.

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