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Incoterms: EXW

Il preferito da molti esportatori

Consegna EXWLa clausola EXW è la meno onerosa per il venditore ed è anche considerata la più semplice nelle sue fasi di svolgimento. Dietro a questa apparente semplicità si nascondono, però, alcuni aspetti poco noti e quasi sempre ignorati sia dal venditore che dal compratore.

 

Vale la pena di soffermarsi sugli aspetti più significativi di questa clausola. Prenderemo in considerazione la prospettiva dell’esportatore e quella dell’importatore evidenziando i punti critici per entrambi.


Obblighi del venditore (esportatore)

  • consegnare la merce nel luogo indicato nella clausola (es.: “EXW Firenze“) che può essere il proprio stabilimento, magazzino, deposito, piazzale, ecc.
  • fornire al compratore la Fattura di Vendita Export e ogni altro documento previsto dal contratto di compravendita export
  • collaborare per l’ottenimento di licenze, permessi, ecc. richiesti per legge (è un vero obbligo per il venditore)
  • non è prevista l’Operazione doganale export
  • non è previsto l’obbligo di curare il caricamento della merce sul camion del trasportatore o all’interno del contenitore.


Obblighi del compratore (importatore)

  • prendere in consegna la merce alla data e nel luogo in cui questa è resa disponibile dal venditore
  • provvedere al caricamento su camion o alla sua containerizzazione
  • provvedere all’Operazione doganale export
  • sostenere tutti gli oneri e i rischi connessi al trasporto della merce fino a destinazione
  • provvedere all’Operazione doganale import.

ATTENZIONE

Possibili criticità per l’esportatore:

  • manca il controllo sulla spedizione e sull’Operazione doganale export pur figurando come mittente su tutti i documenti di trasporto e come esportatore sulla documentazione fiscale
  • possibili difficoltà nel ricevere la documentazione da uno spedizioniere che noi esportatori non scegliamo né paghiamo. Nei casi estremi (e per fortuna molto rari), la ritardata consegna o l’errata compilazione dei documenti di spedizione da parte dello spedizioniere, potrebbe comportare il mancato rispetto dei termini indicati nella Lettera di Credito, compromettendo il pagamento della merce già consegnata e spedita
  • possibili ritardi di pagamento (nel caso di pagamento C.O.D.), delegato allo spedizioniere che noi esportatori non scegliamo né paghiamo.

 

Sebbene non sia obbligato a farlo, è prassi consolidata che il venditore provveda al caricamento della merce sul camion o all’interno del container che viene “posizionato” presso il suo magazzino. L’autista del camion, di solito, non ha i mezzi necessari al caricamento della merce (carrello elevatore, transpallet, ecc.) e in ogni caso non è tenuto (e di solito neppure disposto) a partecipare alle operazioni di carico della merce. L’esportatore, al contrario, è sempre provvisto dei mezzi necessari per eseguire nel modo più celere e sicuro le operazioni di carico e stivaggio della merce sul camion o all’interno del container.

Nel caso di carico parziale di un container (con successivo riempimento presso un altro venditore) è previsto anche che il venditore faccia il possibile per stivare il carico in modo razionale riducendo al minimo il rischio che il secondo fornitore non abbia spazio sufficiente per stivare la propria merce.

L’export manager dovrà prendere contatto con lo spedizioniere e in particolare con l’addetto al traffico export per predisporre il posizionamento del camion/container presso la sede del venditore. Questo è indispensabile per evitare ritardi e malintesi; in particolare per:

  • dare indicazioni sull’ubicazione del luogo di carico e sulla data di carico
  • chiedere il nome del corriere incaricato del ritiro della merce (nel caso che lo spedizioniere non disponga di mezzi propri e che dia incarico a un trasportatore)
  • chiarire che il venditore non accetterà addebiti per l’Operazione doganale export (anche se questa è una questione piuttosto controversa)
  • fornire allo spedizioniere le informazioni e le istruzioni necessarie al soddisfacimento di quanto richiesto dall’eventuale Lettera di Credito (questo è un punto molto delicato e sarà oggetto di approfondimento negli articoli dedicati ai Crediti Documentari).

 

 

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