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Incoterms®: la resa Franco Fabbrica

Un amore non corrisposto

Disegno naveIl termine di resa EXW, più conosciuto nella sua traduzione in italiano “Franco Fabbrica”, è senz’altro uno dei termini più graditi all’esportatore italiano; forse il più gradito di tutti gli Incoterms. Il motivo di tale preferenza può essere riassunto nei seguenti punti:

 

 

con questo termine di resa delle merci, l’esportatore:

In sintesi, il termine di resa Franco Fabbrica colloca il confine delle responsabilità e dei costi, ripartiti tra esportatore e importatore, nel luogo più vicino all’esportatore, praticamente al cancello del suo magazzino. Questo significa che, una volta che l’esportatore ha reso la sua merce disponibile per il carico, esso non ha più alcuna responsabilità né deve sostenere alcun costo per la spedizione della sua merce a destinazione.

Ma, nella pratica – che è poi la cosa che più ci interessa – le cose stanno veramente così? Purtroppo, no. Decisamente no! Ecco i motivi per i quali questo termine di consegna, così amato dagli esportatori italiani, può esporci a pericolose criticità per la nostra attività di esportatori.

CRITICITÀ N. 1 – Operazioni di carico
È vero che l’esportatore deve soltanto rendere la sua merce disponibile per il carico e che, quindi, non ha l’obbligo di provvedere materialmente all’operazione di carico, ma nella maggioranza dei casi, questo non trova riscontro pratico. Quando il camion che trasporta il container vuoto arriva presso il magazzino dell’esportatore, l’autista si limita ad aprire il container e non accenna neppure a caricare la merce all’interno del camion o del container. Anche perché, non essendo provvisto di mezzi di carico (gru, transpallet, carrello elevatore ecc.), non ne avrebbe la possibilità materiale.

È pratica diffusa che sia l’esportatore ad effettuare le operazioni di carico della merce all’interno del camion o del container. L’esportatore, quindi, effettua questa operazione pur senza averne l’obbligo né la responsabilità.

ATTENZIONE

L’esportatore compie le operazioni di carico della merce a rischio e pericolo dell’importatore. Nel caso che si verifichi un danno, l’esportatore non sarà ritenuto responsabile né tenuto al risarcimento. È ovvio però che sorgerebbe un motivo di contrasto e che il rapporto commerciale tra le parti potrebbe risultarne gravemente compromesso.

 

CRITICITÀ N. 2 – Operazione doganale export
Il termine di resa Franco Fabbrica stabilisce che l’operazione doganale export sia a cura dell’importatore. Nella pratica avviene che l’importatore deleghi uno spedizioniere internazionale di suo gradimento per provvedere all’intera spedizione e all’operazione doganale export. Questo, come abbiamo visto, solleva l’esportatore dal compito di delegare un proprio doganalista e di sostenerne il costo ma non lo protegge da alcuni rischi che sono connessi con il mancato controllo dell’operazione.

L’esportatore che vende abitualmente Franco Fabbrica potrebbe trovarsi ad avere a che fare con molti spedizionieri internazionali, scelti dai suoi vari clienti esteri, con i quali non ha rapporti di committenza e dai quali potrebbe ricevere disservizi. Il più tipico dei disservizi consiste nel subire ritardi, anche notevoli, nell’invio delle prove di avvenuta esportazione. Prove che sono indispensabili perché l’esportatore possa dimostrare che la sua merce è stata legittimamente venduta come non imponibile Iva.
Interpretando il termine Franco Fabbrica alla lettera, l’esportatore potrebbe anche non essere a conoscenza della destinazione finale della merce perché anche questa scelta è facoltà riservata all’importatore estero.

È stato calcolato che merci per un valore di circa duecento miliardi di euro l’anno, sono vendute esenti da Iva perché destinate all’export ma poi non hanno mai raggiunto il cliente estero e sono rimaste nel paese europeo del venditore. Si tratta evidentemente di truffe ai danni del paese esportatore e dell’intera Unione Europea. In alcuni casi, gli esportatori non erano consapevoli della truffa perché avendo venduto Franco Fabbrica non avevano avuto alcun controllo sulla effettiva destinazione della loro merce. Nonostante la loro buona fede, hanno dovuto difendersi dall’accusa di complicità nella truffa. Una criticità favorita dalla resa Franco Fabbrica che toglie controllo all’esportatore senza sollevarlo da alcune pesanti responsabilità.
Per contrastare questo tipo di truffe, dal 1° gennaio 2020, chi cura la spedizione, qualunque sia il termine di resa utilizzato, ha l’obbligo di presentare adeguata documentazione che dimostri che la merce venduta ha effettivamente raggiunto la destinazione estera.

ATTENZIONE

Il venditore figurerà come esportatore sul documento doganale. Questo significa che risulterà l’unico responsabile nei confronti delle autorità doganali per ogni eventuale irregolarità sia tecnica che tributaria. L’esportatore, quindi, resta responsabile di un’operazione doganale sulla quale non ha esercitato alcun controllo.

 

CRITICITÀ N. 3 – Lettera di Credito
Non avere a che fare con uno spedizioniere di nostra scelta può provocare delle criticità ancora maggiori nel caso di pagamento con lettera di credito. Com’è noto, i documenti di trasporto sono sempre richiesti dalla lettera di credito e sono sempre considerati della massima importanza. Se un documento di trasporto viene compilato in modo non conforme a quanto richiesto dalla lettera di credito, l’esportatore si vedrà sospendere il pagamento a causa della riserva sollevata dalla banca negoziatrice.

CRITICITÀ N. 4 – Avaria
Uno scenario, forse il peggiore possibile, potrebbe essere il seguente: l’esportatore vende Franco Fabbrica e non assicura la merce; la nave affonda e l’armatore si rivale sui caricatori tra i quali potrebbe figurare anche il malcapitato esportatore, chiedendo loro il risarcimento proporzionale del danno subito.

 

 

2 Risposte a Incoterms®: la resa Franco Fabbrica

  1. Genesio Volpato ha detto:

    Gent.dott Coppola, molto bello questo post che condivido in pieno.

    Volevo fare una postilla per dire che la ns azienda per ovviare al problema delle nuove norme relative alla prova di avvenuta consegna (reg.EU 2018/1912) ha acceso una polizza assicurativa per tutti i carichi in FCA. Cordiali saluti

    • Roberto Coppola ha detto:

      La ringrazio del suo apprezzamento, è molto gradito. Voglio anche farle i miei complimenti per aver agito così prontamente e oculatamente per mitigare i rischi connessi con questa nuova norma. Questo suo intervento arricchirà il mio blog di un’indicazione molto utile per tutti i lettori! Grazie mille.

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