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La Lettera di Credito (2) – Come funziona

L’utilizzo della Lettera di Credito

MoneteLe fasi di utilizzo della Lettera di Credito sono molto semplici. Purtroppo descriverle in forma scritta rischia di farle apparire molto più complicate di quello che sono in realtà. Mi aiuterò con uno schema e con la descrizione sintetica di ciascuna fase.

 

Per rendere tutto ancora più chiaro, indicherò in rosso le fasi che richiedono un’azione da parte dell’esportatore o un suo diretto coinvolgimento.

Si dà per scontato che tra venditore e compratore sia già stato raggiunto un accordo (verbale o scritto) e che il venditore abbia già ricevuto un ordine d’acquisto dal compratore.

  1. L’esportatore invia all’importatore una fattura pro-forma
  2. L’importatore chiede alla propria banca di emettere una Lettera di Credito a favore dell’esportatore
  3. La banca dell’importatore invia la Lettera di Credito alla banca dell’esportatore
  4. L’esportatore riceve la Lettera di Credito dalla banca italiana
  5. L’esportatore spedisce la merce all’importatore
  6. L’esportatore presenta la documentazione alla propria banca
  7. La banca dell’esportatore invia la documentazione alla banca dell’importatore
  8. La banca dell’importatore invia il pagamento alla banca dell’esportatore
  9. L’esportatore negozia la Lettera di Credito presso la banca italiana ricevendone il relativo pagamento.

I punti 8 e 9 possono essere invertiti. La banca italiana confermante deve pagare il beneficiario indipendentemente dal suo rapporto di debito/credito con la banca emittente.

Operazioni Lettera di Credito

(Fai clic sull’immagine per ingrandirla)

 

 

La Lettera di Credito 1 – Il pagamento più evoluto
La Lettera di Credito 3 – Le garanzie
La Lettera di Credito 4 – Le insidie
La Lettera di Credito 5 – Cosa fare?
La Lettera di Credito 6 – La verifica finale
La Lettera di Credito 7 – Caratteristiche particolari
La Lettera di Credito Trasferibile – Strumento di autofinanziamento
La Lettera di Credito Stand-by

 

90 Risposte a La Lettera di Credito (2) – Come funziona

  1. Lisa ha detto:

    Buon giorno,
    L/C confermata:
    41A:AVAILABLE WITH: BY PAYMENT
    ma nel punto 78 recita:
    NOUS VOUS AUTORISONS A VOUS REMBOURSER AUPRES
    DE ****, AVEC VALEUR 06 JOURS OUVRES A
    COMPTER DE VOTRE AVIS PAR SWIFT MT754 CERTIFIANT
    LA LEVEE DE DOCUMENTS CONFORMES AU TERMES
    DU CREDIT A CONDITION QUE CET AVIS NOUS PARVIENNE
    AVANT 12H30 HEURE D’ALGER ET QU IL REPRENNE
    LA DATE DE VALEUR DETERMINEE COMME
    INDIQUE CI DESSUS, LE MONTANT DES DOCUMENTS
    AINSI QUE NOS REFERENCES CREDIT DOCUMENTAIRE.

    è corretto che la banca confermante (la nostra), a presentazione di documenti ritenuti conformi ci accrediti dopo 6 giorni lavorativi? dove trovo conferma su NUU?

    Ringrazio molto

    • Roberto Coppola ha detto:

      Purtroppo né le NUU né le International Standard Banking Practice ci danno indicazioni al riguardo. In ogni caso l’indicazione “VALEUR 06 JOURS OUVRES” non lascia spazio a interpretazioni. Purtroppo la data di accredito della banca è corretta.

  2. BERNARDO ha detto:

    Buongiorno, non trovo la corrispondenza del campo 57D
    Cosa significa ?
    Vi ringrazio

    • Roberto Coppola ha detto:

      Il campo 57D in un messaggio MT103 si riferisce al campo “Account with Institution” (Conto presso l’istituzione).
      Questo campo contiene informazioni sulla istituzione finanziaria che detiene il conto del beneficiario dei fondi. Tipicamente, esso include il nome della banca, l’indirizzo e talvolta un identificatore come il codice SWIFT/BIC o il Numero Internazionale di Conto Bancario (IBAN).

      Di seguito una suddivisione dei componenti del campo 57D in un messaggio MT103:
      1. Opzione D: Ciò indica che le informazioni riguardanti il conto presso l’istituzione devono essere utilizzate per il beneficiario dei fondi. L’opzione “D” specifica il conto del beneficiario.
      2. Informazioni sull’istituzione finanziaria: Queste includono il nome e l’indirizzo dell’istituzione finanziaria presso la quale è detenuto il conto del beneficiario. Ciò aiuta a identificare la banca che riceverà i fondi e accrediterà il conto del beneficiario.
      3. Codice SWIFT/BIC o IBAN: In alcuni casi, il codice SWIFT/BIC (Codice Identificativo Bancario) o l’IBAN (Numero Internazionale di Conto Bancario) del conto del beneficiario possono essere forniti per garantire un corretto instradamento dei fondi.

  3. Manuela ha detto:

    Se la l/c prevede spedizioni parziali, ma a causa di un annullamento non si riesce a spedire parte della merce, è necessario un amendment per l’ammontare della l/c o non serve, visto che i parziali sono concessi?

    • Roberto Coppola ha detto:

      Immagino che l’annullamento sia avvenuto da parte dell’ordinante suo cliente estero e non sia dovuto a vostro impedimento a spedire. Quindi, se il credito consente spedizioni parziali (partial shipments allowed) ma non prevede anche pagamenti parziali (partial drawings), allora la LC perde la sua efficacia ed è nulla se tutti i suoi termini non sono rispettati (totale merce spedita entro la data indicata).
      Le spedizioni parziali sono permesse soltanto per consentire al fornitore una più agevole consegna della merce ordinata. In ogni caso, la LC è una sola e prevede la spedizione dell’intero quantitativo di merce indicato nella LC stessa, anche se ne è consentito il frazionamento in più spedizioni. Il mancato invio dell’intero quantitativo indicato è una “non conformità” che compromette la validità del credito.
      La mia risposta, quindi, è “sì”, è necessario richiedere un emendamento per poter ottenere il pagamento di quanto lei è in grado di spedire.

  4. Luca ha detto:

    Buonasera,
    avrei la seguente domanda:
    supponiamo che, nell’ambito di una LC, il giorno 05/01 la merce sia stata spedita con la proforma (mezzo nave). E’ possibile presentare in banca, tra i documenti richiesti, una fattura con data ad esempio 10/01?
    Grazie.
    saluti,

    • Roberto Coppola ha detto:

      in mancanza di sufficienti dettagli, posso solo fornirle delle indicazioni generali.
      – La fattura proforma NON è sufficiente per perfezionare la vendita. In alcuni casi può essere utilizzata provvisoriamente ma l’operazione deve successivamente essere perfezionata con l’emissione di una fattura commerciale di vendita. Questo è imposto dalla normativa fiscale e da quella doganale.
      – Com’è noto, la conformità dei documenti presentati è d’importanza cruciale per il buon esito della lettera di credito. La presentazione della polizza di carico “Clean on Board Ocean Bill of Lading” (o dicitura equivalente), è sicuramente richiesta. Questo documento riporta la data di spedizione. Questa data può essere posteriore ma non anteriore a quella della fattura utilizzata per l’operazione doganale export.
      – Una fattura con data posteriore a quella della polizza di carico non è una discrepanza con quanto indicato dalla lettera di credito ma è una incongruenza. Come tale può determinare una riserva con conseguente sospensione del pagamento.

  5. Luca ha detto:

    Buongiorno,
    avrei la seguente domanda.
    In una standby LC è possibile presentare, per il pagamento, alla banca, una fattura di importo superiore rispetto a quello contenuto nel testo? Mi spiego meglio: se l’undertaking amount della standby è di euro 10000,00 e io presentassi, per il pagamento, una fattura di euro 11.000,00 la banca mi pagherebbe 10.000,00 o riterrebbe la fattura non conforme (non pagando nulla)?
    Grazie in anticipo della disponibilità.
    saluti,

    • Roberto Coppola ha detto:

      In mancanza di dettagli e senza poter esaminare attentamente il contenuto della SBLC, devo limitarmi a fare alcune considerazioni di carattere generale. Spero che possano esserle di qualche utilità.
      Le SBLC è da molti considerata una garanzia bancaria per la sua caratteristica di offrire la garanzia del pagamento in caso di inadempienza del compratore. Una volta attivata, però, diventa a tutti gli effetti una lettera di credito. È senz’altro una lettera di credito sui generis ma mantiene l’obbligo di conformità dei documenti presentati.
      Anche la SBLC, quindi, richiede, tra l’altro, la presentazione della fattura di vendita che, se non precisato diversamente, non può essere d’importo diverso da quello della lettera di credito. In caso contrario la banca solleva una riserva e sospende il pagamento.
      A mio avviso, quindi, il problema non consiste nell’importo garantito ma nella mancata conformità dei documenti presentati.

  6. Luca ha detto:

    Buonasera,
    avrei i seguenti quesiti da porLe:
    1. se la fattura relativa ad una lettera di credito riporta porto di partenza, porto di destinazione e final place un altro luogo (non un porto) e le stesse informazioni sono riportate nel testo della lettera di credito (punto 44A e 44B: shipment from, shipment to and place of final) la bill of lading deve essere obbligatoriamente multimodale? O può essere anche ocean?
    2. Una bill of lading con consignee la banca del cliente e notify applicant è più “sicura” per il venditore rispetto ad una bill of lading out of order and blank endorsed? La mia paura è che, nel secondo caso, nell’ipotesi di una LC proveniente da un Paese “particolare”, la banca possa ricevere i documenti, consegnarli al cliente (senza apporre la girata in quanto non è consignee) in modo che quest’ultimo possa visionare la merce e poi, nel caso in cui la merce non sia di suo gradimento, “spingere” la propria banca a rilevare eventuali difformità per non pagare quanto dovuto. Secondo Lei ci sono altri svantaggi tra le due bill of lading?
    saluti,

    • Roberto Coppola ha detto:

      Vediamo i suoi quesiti punto per punto.
      1. In questo caso il documento di trasporto deve essere multimediale in modo da fornire tutte le informazioni che il Campo 44A e 44B richiedono. In ogni caso, la lettera di credito dovrebbe indicare il tipo di documento di trasporto da presentare: “Ocean” o “Multimodal” ed è a questa indicazione che è necessario attenersi. In alcuni casi, la Ocean B/L è emessa su base door-to-door e quindi, nella sostanza, anche se “Ocean”, potrebbe fornire le stesse informazioni ma, esaminandola da un punto di vista formale, potrebbe dar luogo a riserve da parte della banca negoziatrice.

      2. La banca è più responsabile se ha girato la B/L, su questo punto lei ha ragione a voler preferire che la B/L sia all’ordine della banca. In ogni caso, tenga conto che l’esame della documentazione da parte della banca negoziatrice è indipendente da come e quando la merce entra nella disponibilità del destinatario. A documentazione conforme deve far seguito il pagamento/negoziazione del credito, indipendentemente da come il destinatario valuterà la conformità della merce ricevuta.
      Tutto questo stando alle regole. Se però parliamo di paesi che lei definisce “particolari”, sono d’accordo con lei circa il rischio di subire comportamenti scorretti da parte della banca e del destinatario. Questo è uno dei motivi per cui conviene sempre richiedere che la lettera di credito sia confermata da primaria banca italiana. Questo non azzera i rischi ma li riduce notevolmente.
      La B/L all’ordine della banca e quella “all’ordine girata in bianco” hanno delle implicazioni diverse riguardo ai rapporti tra banca emittente e ordinante ma non vedo altre criticità per il beneficiario, oltre a quella che lei ha menzionato.

  7. Francesco Grecuccio ha detto:

    Buongiorno,
    abbiamo venduto un macchinario a cliente turco, con acconto 30% all’ordine e lettera di credito per il 70%.

    Come consegna, a contratto abbiamo dicembre 2021 / gennaio 2022 perché sappiamo già oggi che una parte del macchinario non sarà pronta per dicembre e dovrà essere spedita successivamente.

    E’ sufficiente prevedere nella L/C le spedizioni parziali? Come va gestito il tutto?
    Va presentato un blocco di documenti per la spedizione di dicembre e un blocco per la spedizione di gennaio? E’ necessario quindi prevedere nella L/C due latest date of shipment distinte? E i 21 gg per la presentazione si intendono automaticamente calcolati a partire da queste due? Ovviamente, la scadenza della L/C sarà gestita in maniera tale da permettere l’ultima spedizione a gennaio.

    Ringrazio per un Vs. cortese riscontro

    Francesco

    • Roberto Coppola ha detto:

      Vediamo punto per punto:
      – Sì, per poter effettuare due spedizioni separate è sufficiente che la lettera di credito riporti “partial shipments allowed” o dicitura analoga.
      – Sì, sono necessari due set di documenti. La fattura di vendita è richiesta dalla dogana per ogni partita di merce che transita attraverso il varco doganale e la polizza di carico è sicuramente richiesta dalla lettera di credito. Da qui la necessità che ogni invio sia corredato della documentazione relativa.
      – No, non è necessario indicare due date di spedizione. Tale decisione spetta comunque all’ordinante turco.
      – I 21 giorni (più di frequente 15) sono calcolati a ritroso dalla data di validità della lettera di credito. In altre parole: la data ultima di spedizione è stabilita indicando un certo numero di giorni prima della scadenza della LC, non il contrario. Cioè, non è la data di validità che viene stabilita in un certo numero di giorni dopo la spedizione, ma il contrario. In ogni caso tale calcolo è da intendersi riferito alla seconda spedizione o a ciascuna spedizione se la LC, per decisione del cliente turco, precisa due scadenze diverse.

  8. Luca ha detto:

    Buonasera,
    supponiamo di trovarci in questa situazione:
    Punto 49: WITHOUT
    Punto 41A: Avaliable with Banca beneficiario (mia banca)
    L’esame dei documenti a chi spetta?
    Posso richiedere l’accredito pro soluto alla mia banca dell’importo della LC se la nominated bank ritiene che i documenti sono conformi?
    Cosa differenzia questa situazione dallo star del credere?
    Grazie della disponibilità
    Cordiali saluti.

    • Roberto Coppola ha detto:

      Il campo 49 “without” indica che la lettera di credito non è confermata e che, quindi, la banca indicata nel campo 41a è soltanto designata dalla banca emittente. Questo significa che la banca esaminerà i documenti presentati e, se conformi, procederà alla liquidazione della LC nella modalità indicata nel campo 41a (“Available With … By …) precisando se By Sight Payment, By Deferred Payment, By Acceptance oppure By Negotiation.
      In mancanza di conferma, la banca che effettua l’operazione sostituisce la banca emittente nelle sue funzioni operative senza subentrarle nell’impegno irrevocabile a pagare e senza diventare l’obbligato principale.
      La banca può, a sua discrezione, concederle un accredito pro soluto. Questa operazione potrebbe essere favorita dal fatto che la banca è la sua e nel caso la modalità di liquidazione sia By Acceptance.

      • franco ha detto:

        salve, dovrei acquistare della merce in ucraina , non conscendo il venditore vorrei fare un pagamento sicuro, non ricordo se ci sono banche che congelano il bonifico effettuato temporanemante fino a quando non ricevo la merce e se tutto ok. oppure se non ricevo nulla posso chiedere i soldi indietro?

        • Roberto Coppola ha detto:

          Il servizio a cui lei si riferisce è fornito da alcune banche e prende il nome di “Escrow Service”. Il servizio consiste proprio nel permettere al compratore di effettuare il pagamento soltanto dopo che siano state soddisfatte le garanzie previste dall’accordo di compravendita.
          Dal 2017 tale servizio è fornito anche da alcune banche dell’Ucraina ma soltanto per i residenti ucraini. Per l’importatore italiano è possibile rivolgersi alle società finanziarie che offrono tale servizio in Italia, come per esempio Escrow Italia, con le quali verificare la fattibilità dell’operazione.
          Se l’entità della compravendita è di consistenza adeguata, lei potrebbe ricevere una garanzia pressoché totale ricorrendo all’utilizzo di una lettera di credito Stand-by della quale può leggere le caratteristiche a questo link: https://www.consulenzaexport.it/la-lettera-di-credito-stand-by/.

  9. Luca ha detto:

    Buonasera,
    in caso di emendamento di una lettera di credito, l’accettazione deve essere esplicita da parte di tutte le parti coinvolte (applicant, issuing bank, confirmed bank, advising bank e beneficiary)? In particolare, se la banca emittente comunica un emendamento (su richiesta ovviamente dell’applicant) alla banca confermante che lo comunica (e quindi lo accetta) alla banca advising che lo comunica al beneficiary, che non “risponde” alla modifica, in senso affermativo o negativo, questa si intende accettata nel momento in cui spedisce?
    Saluti,

    Luca

    • Roberto Coppola ha detto:

      Sì, esattamente: dando seguito a quanto richiesto dalla lettera di credito, il beneficiario l’accetta tacitamente così com’è, anche dopo l’emendamento. Non è prevista un’accettazione esplicita da parte del beneficiario né la possibilità di dar seguito al credito ignorando l’emendamento. In pratica, il beneficiario può:
      – non dar seguito alla lettera di credito lasciando che giunga alla sua scadenza inutilizzata
      – chiedere un nuovo emendamento
      – dar seguito alla lettera di credito e negoziarla presso la banca confermante entro la data di scadenza.

  10. Riccardo ha detto:

    Salve, vorrei sapere se con L/C optare per una vendita FOB a che rischi si espone il venditore.

    Grazie in anticipo.

    Riccardo

    • Roberto Coppola ha detto:

      La vendita con termine di resa FOB non presenta criticità particolari. Il termine FOB le consente di mantenere il controllo sull’operazione doganale export, di assicurarsi che lo spedizioniere svolga il suo mandato in conformità alle sue istruzioni e di mantenere anche il controllo sulla messa a bordo della nave.
      Questa resa dà facoltà al compratore di scegliere il vettore marittimo ma questo, di solito, nella pratica, non crea problemi. Per confermare l’assenza di rischi, però, sarebbe necessario procedere a un’accurata disamina della lettera di credito.

  11. Gabriella ha detto:

    Buongiorno, sottopongo un quesito che non ho letto in quelli sopra.
    Abbiamo una L/C dagli USA con SPEDIZIONI PARZIALI AMMESSE.
    Il nostro ordine prevede la fornitura di 4 macchine per un totale di Euro 400. La spedizione si svolge in 2 lotti: lotto 1 spedizione di 2 macchine ( euro 200 ) e lotto 2 ( dopo 2 mesi) spedizione delle restanti 2 macchine (euro 200)
    Io Le chiedo:
    1) la fattura proforma deve essere emessa con una unica voce? cioe’ 4 macchine da euro 100 cadauna oppure devo fare 2 voci: 2 macchine da euro 200 + 2 macchine da euro 200?
    2) quando farò la prima spedizione del 1o lotto devo fare anche il set di documenti ( fattura commerciale per 2 macchine, packing list per 2 macchine ) e mandarlo alla banca per la negoziazione
    3) oppure devo aspettare di spedire il 2o lotto ( le restanti due macchine ) (due mesi dopo la spedizione del lotto 1) per fare un’unica fattura e inviare pero’ 2 packing list e 2 CMR?
    Grazie se mi puo’ delucidare sui casi di spedizioni parziali

    • Roberto Coppola ha detto:

      Vediamo il suo quesito punto per punto:

      1. Da un punto di vista formale, la scelta tra queste due indicazioni è ininfluente. Le consiglio comunque di indicare separatamente le due forniture, se possibile precisando anche le che le consegne avverranno in date diverse. Tutto questo con il solo scopo di redigere un documento che riflette con chiarezza l’accordo preso.

      2. Sì, deve preparare il set di documenti completo per ciascuna fornitura, compresa la polizza di carico, come sicuramente è richiesto dal credito. Può consegnare alla banca negoziatrice il primo set di documenti ma la banca non procederà alla negoziazione (pagamento) fino a quando lei non presenterà la documentazione della seconda fornitura a saldo dell’intero ordinativo ricevuto. Non trattandosi di un credito Revolving, così come posso capire, la banca procederà al pagamento soltanto dopo aver esaminato l’intera documentazione inerente alla fornitura completa, cioè dei due lotti.

      3. Come detto sopra, ogni spedizione deve essere accompagnata dalla fattura per la merce effettivamente spedita. Non è possibile emettere una fattura cumulativa successivamente anche perché dalla dogana devono transitare, a ogni spedizione, merci coperte dalla relativa documentazione.

  12. Franco ha detto:

    Buonasera,
    la prego di aiutarmi a chiarire la situazione.
    Abbiamo un cliente Sud Coreano che ha richiesto una L/C con questi termini:
    payment at sight, ultimo invio fine gennaio ultima data utile per invio documenti (B/l) ed assicurazione 15 febbraio.
    La nostra resa è ex work , ma nel draft della LC c’è scritto EXW ma sotto anche INCOTERMS 2010 CFR KOREA PORT FOB CHINA PORT, nel caso fosse cosi allora mancano tutti i costi di trasporto che non sono pochi dato che parliamo di decine di containers.(nell’importo della fattura non ci sono perchè non possibile quantificarli ancora).
    Le date con queste condizioni mi sembrano molto strette, considerando che ci sono 2 container oversize o addirittura flat
    si rischia di non avere il tempo per la consegna degli originali della BL.

    In più tutti i costi delle emissioni delle BL in italia sarebbero a nostro carico giusto?
    Il nostro dubbio è come fare poi a recuperare i costi della spedizione o eventuali costi per amendaments della L/C.
    Grazie mille. Saluti.

    • Roberto Coppola ha detto:

      Anche in mancanza di dettagli, posso dedurre che i termini Incoterms, così come indicati, sono assolutamente inaccettabili oltre che essere contraddittori e privi di senso.
      Sì, il costo per procurarsi la documentazione richiesta sarebbe a vostro carico.
      Tenga conto che i termini di resa indicati non possono essere soddisfatti e, qualunque cosa facciate, al momento della negoziazione del credito sarebbe estremamente probabile, ma potrei dire certo, che la banca solleverebbe una riserva grave per non conformità dei documenti e sospenderebbe il pagamento. Questo significa che il pagamento diventerebbe subordinato all’approvazione da parte del vostro cliente. La lettera di credito diventerebbe inservibile e il pagamento si trasformerebbe, di fatto, in un “posticipato semplice”.
      L’emendamento della L/C può soltanto essere richiesto dall’ordinante, cioè dal vostro cliente coreano, alla banca emittente. Il costo dell’emendamento (la cui incidenza sull’importo della transazione è irrisoria), è a carico dell’ordinante coreano. Considerando che il credito così come è stato redatto, è inservibile, ritengo che il vostro cliente non sia autorizzato a chiedervi alcun rimborso del costo dell’emendamento.
      Per quanto riguarda la tempistica, soltanto lei può giudicare se è adeguata o meno. Le suggerisco senz’altro di richiedere scadenze (di spedizione e di negoziazione) che possano essere rispettate con assoluta certezza. Non rispettare la scadenza di negoziazione annullerebbe del tutto la L/C, mentre il mancato rispetto della data di spedizione darebbe luogo a una riserva grave con conseguente sospensione del pagamento.
      A mia parere la lettera di credito deve essere completamente rivista fin nei minimi dettagli.
      Un’ultima osservazione: gli assurdi termini di resa indicati in L/C potrebbero essere stati banalmente causati da un’errata codifica e non necessariamente richiesti consapevolmente dal vostro cliente.

  13. Davide ha detto:

    Buongiorno,
    Abbiamo stipulato una L/C con cliente pakistano che prevede partial shipments e metodo di spedizione via aerea.
    La prima spedizione è andata a buon fine ed ha già raggiunto la destinazione, ma a seguito di un problema con il secondo parziale che riguarda merce pericolosa, ci vediamo costretti a spedirla via mare, differentemente da quanto previsto.
    Abbiamo già concordato con il cliente un amendment sulla L/C che prevede di aggiungere il via mare insieme al via aerea come metodo di spedizione, ma non ne abbiamo ricevuta ancora conferma dalla ns banca.
    Il problema è che il cliente a questo punto ci richiede i documenti per lo sdoganamento almeno del primo parziale per evitare gli alti costi di demurrage, prima della partenza del secondo carico. La domanda è, la banca estera potrebbe sollevare riserve in seguito al cambio di metodo di spedizione ? se si, a livello tecnico, esistono eventuali penali da pagare per discrepanze o tutto il credito viene messo in discussione?
    ringrazio vivamente per eventuali consigli.
    Saluti, Davide

    • Roberto Coppola ha detto:

      Si tratta di una discrepanza rilevante e sicuramente la banca negoziatrice solleverebbe una riserva grave e il pagamento sarebbe sospeso in attesa dell’approvazione della banca estera emittente.
      ATTENZIONE
      L’emendamento che include la via mare deve anche prevedere un diverso set di documenti di spedizione rispetto a quello richiesto per la via aerea.

  14. Cecilia ha detto:

    Buongiorno
    Abbiamo richiesto ad un ns cliente una lettera di credito a vista.
    Abbiamo ricevuto invece una L/C by negotiation con draft a 90 gg. Nel campo 47A il cliente ha fatto indicare “USANCE DRAFTS SHALL BE NEGOTIATED AT SIGHT BASIS REGARDLESS OF THE TENOR OF DRAFT”.
    Con questa indicazione l’importo verrà pagato a vista?
    La tratta da presentare in banca deve essere bollata?

    • Roberto Coppola ha detto:

      1. Sì, la tratta da voi spiccata può essere pagata a vista dalla banca trattaria. Nella dicitura che mi riferite manca l’indicazione di chi deve sostenere il costo dello sconto cambiario. Nel caso che anche in altre parti del credito manchi un’indicazione più generale circa la ripartizione dei costi, il costo dello sconto sarà a vostro carico.
      2. Sì, la tratta deve essere assoggettata alla bollatura. La banca negoziatrice potrebbe (senza averne l’obbligo) proporvi un’alternativa all’emissione della tratta, facendole così risparmiare l’importo del bollo.
      ATTENZIONE!
      Si tratterebbe di una discrepanza e la banca negoziatrice sarebbe costretta a sollevare una riserva. Tale riserva però dovrebbe CATEGORICAMENTE essere “interna”, tale, cioè, da non dover essere comunicata alla banca estera emittente e, soprattutto, tale da non compromettere né ritardare in alcun modo il pagamento del credito. Se questo non fosse possibile, consiglio senz’altro di rinunciare alla possibilità alternativa e di procedere all’emissione della tratta, provvedendo alla relativa bollatura.

    • Luca ha detto:

      Vorrei sapere se è possibile l’utilizzo della LC con acquirente italiano (in esenzione IVA) e spedizione merce extra UE.

      • Roberto Coppola ha detto:

        Sì, la Lettera di Credito è utilizzata soprattutto negli scambi internazionali ma può senz’altro essere usata anche tra contraenti italiani. A questo proposito, la destinazione finale della merce è irrilevante.

  15. Nika ha detto:

    Buonasera,
    Vorrei sapere come si può gestire la situazione in cui:
    – il cliente emette l/c a ns favore con rif. del numero del suo purchasing order.
    – purchasing order viene caricato con un errore (il colore di un articolo è diverso) e quindi nella pro forma (conferma d’ordine) risulta un altro codice colore.
    – successivamente tutti i documenti (invoice/ packing list) coincidono con la pro forma.

    Domanda: cosa viene esaminato dalla banca al momento della spedizione merce – purchasing order del cliente o la conferma ns – pro forma.

    Il cliente può contestare la differenza? O la pro forma ha un valore di conferma in questo caso? Grazie.

    • Roberto Coppola ha detto:

      La banca esaminerà scrupolosamente tutti i documenti richiesta dalla lettera di credito e soltanto quelli. Se la fattura proforma non è inclusa nell’elenco dei documenti da presentare alla banca, NON avrà nessuna rilevanza nell’utilizzo del credito e sarà ignorata dalla banca. Il risultato è che tutti i documenti NON saranno conformi a quanto stabilito dalla lettera di credito e la banca solleverà una riserva che provocherà la sospensione del pagamento, in attesa del via libera da parte del suo cliente estero (ordinante della lettera di credito). Nel migliore dei casi, la banca potrebbe procedere a un accredito salvo buon fine. In entrambi i casi il suo cliente avrebbe la facoltà di autorizzare il pagamento oppure no.
      La fattura proforma, se inclusa nell’elenco dei documenti da presentare in banca, non può, in nessun caso, rendere accettabili documenti non conformi a quelli richiesti dalla lettera di credito.
      Un punto non mi è chiaro. Il cliente estero avrebbe dovuto aprire il credito sulla base di quanto stabilito nella fattura proforma e non sulla base del purchase order. Di solito l’ordinante chiede alla propria banca che sia emesso un credito seguendo le indicazioni della fattura proforma inviata dall’esportatore. In questo caso, evidentemente le cose sono andate diversamente.
      IMPORTANTE
      La banca negoziatrice esamina i documenti presentati ma NON la merce. Non voglio suggerirle di redigere i documenti con l’indicazione di un colore diverso da quello spedito ma devo comunque sottolineare che la banca, per procedere al pagamento, prende in considerazione SOLTANTO la documentazione presentata così come richiesto dal credito. Una cosa diversa è il rapporto commerciale con il cliente. Questo deve sempre essere tutelato con la massima attenzione.

  16. Sansone Filippo ha detto:

    Buongiorno vorrei avere una spiegazione.
    Fornitore estero acquirente italiano, stabiliscono che la merce deve essere pagata al 45 giorno della partenza della B/L. La mia domanda è se la nave arriva nel proto in 30 gironi ed io scarico la merce ed è tutto regolare, devo pagare subito al ritiro la merce o posso pagare al 45 giorno come stabilito nella fattura e nell’ accordo con la banca del venditore?
    Per favore se potete rispondermi
    saluti

    • Roberto Coppola ha detto:

      Se il pagamento concordato è tramite Lettera di credito, l’importatore ha già “tecnicamente” pagato al momento in cui ordina alla propria banca di aprire un credito a favore del venditore estero. Questo avviene con un’operazione che si chiama “precostituzione fondi” con la quale la banca, prima di diventare l’obbligato principale nei confronti del beneficiario, si assicura il pagamento da parte dell’ordinante.
      La stessa banca, o la banca confermante, pagherà al venditore l’importo stabilito dopo aver verificato la conformità dei documenti da lui presentati per la negoziazione del credito.
      Come vede, tutte le operazioni sono indipendenti dall’arrivo della nave a destinazione. Il pagamento della lettera di credito è condizionato alla sola verifica di conformità della documentazione da parte della banca negoziatrice.

      • Riccardo ha detto:

        Buon giorno,
        volevo chiedere un chiarimento.
        Ma se in lettera di credito la Banca richiede un documento non esistente, la conseguente impossibilità di produrlo corretamente costituisce riserva ?
        Ad esempio, in LC si richiede l’EX1 che ora è diventato EXA:
        a chi produce l’EXA (dato che l’EX1 è stato sostituito) la banca può opporre la riserva sul pagamento ?

        Grazie e buona giornata.

        • Roberto Coppola ha detto:

          La risposta purtroppo è che la banca solleverà una riserva! In attesa dei nuovi UCP700, che dovrebbero privilegiare interpretazioni più orientate alla sostanza che alla forma, per ora la lettura che le banche danno delle lettere di credito è assolutamente letterale.
          Le suggerisco, quindi, di richiedere urgentemente un amendment per consentirle di presentare documenti conformi.

  17. Riccardo ha detto:

    Buona sera,
    stiamo realizzando una fornitura verso l’Algeria con pagamento a mezzo L/C confermata da ns.Banca. In merito ho due perplessità:
    1) la nostra ragione sociale è scritta bene ma mancano un paio di “.” ad esempio è indicato s.r.l (manca il puntino dopo la l), inoltre manca una lettera nella via e lo 0 del prefisso nel telefono.
    La mia banca dice che non c’è problema che non sono “difetti” che possono influenzare il regolar epagamento della LC. E’ corretto ?
    2) abbiamo chiesto al cliente di posticipare data di ultima spedizione e di conseguenza anche la data di validità della L/C. E’ bene che il posticipo venga richiesto dal cliente per tempo o deve aspettare l’ultimo giorno di validità della LC ?

    Grazie in anticipo.

    Saluti
    Riccardo

    • Roberto Coppola ha detto:

      1) Evidentemente non si tratta di discrepanze sostanziali ed è giusto che la banca confermante le giudichi irrilevanti ai fini dell’utilizzo del credito. L’importante è che, al momento della negoziazione, la banca proceda con il pagamento definitivo e non con un accredito salvo buon fine. In ogni caso, considerando che sarà richiesto un emendamento per la data di spedizione e la data di validità, suggerisco di richiedere anche queste piccole correzioni.

      2) Consiglio sempre di provvedere a qualunque emendamento al più presto possibile. Esamini con attenzione la lettera di credito per evitare che eventuali altri emendamenti si rivelino necessari successivamente.

  18. Giuseppe ha detto:

    Buongiorno, sono un intermediario e vorrei sottoporle il seguente quesito. Ho chiuso un ordine tra un mio cliente italiano ed una trading in Bangladesh. Per le mie commissioni posso farle inserire direttamente nella lc del mio cliente? E poi come funzionerebbe per il pagamento? La ringrazio anticipatamente per l’attenzione.

    • Roberto Coppola ha detto:

      La lettera di credito contiene l’elenco dei documenti da presentare in banca per la negoziazione del credito. Quindi anche la sua commissione deve essere “tradotta” in documento da unire alla documentazione richiesta. Si tratta di una procedura che ho visto praticare molto raramente ma desidero comunque menzionarla. Si tratta di questo: dovrebbe fare in modo di far aggiungere all’elenco dei documenti richiesti dalla lettera di credito, un documento/dichiarazione emesso e sottoscritto da lei. Potrebbe essere una dichiarazione generica di buona esecuzione commerciale o qualcosa di simile. Lei avrebbe la possibilità di subordinare l’emissione di tale documento al pagamento della sua commissione.
      Le ripeto che si tratta di una soluzione raramente applicata ma in ogni caso tecnicamente possibile. La maggior difficoltà consiste nel far accettare che il pagamento delle sue commissioni avvenga anticipatamente rispetto alla negoziazione del credito.
      Se fosse interessato ad approfondire la questione, mi contatti senza esitare per un’eventuale consulenza.

  19. marcella ha detto:

    Buongiorno,
    sarebbe possibile aprire una lc con la seguente forma di pagamento:
    -90% all’ordine
    -10% trasferimento bancario prima della spedizione contro Performance Bond Guarantee
    grazie

    • Roberto Coppola ha detto:

      No, non è possibile. Quanto lei indica può essere oggetto di un contratto di compravendita internazionale ma non di una lettera di credito. In estrema sintesi, la lettera di credito può essere formulata con un elenco di documenti da presentare in banca. Tra questi documenti non manca mai il documento di trasporto che può essere emesso dal vettore soltanto dopo che la spedizione è stata effettuata.

  20. Giancarlo ha detto:

    Buongiorno sto trattando una fornitura importante di commodities e al Cliente chiederò di emmettere una SBLC su una banca austriaca con buon rating. Lui dice OK per una LC durata un anno. La durata come mi condiziona all’incasso? Inoltre vorrei chiedergli una red clause per l’anticipazione a copertura dei costi. E’ fattibile ? Grazie

    • Roberto Coppola ha detto:

      La lettera di credito Stand-by deve coprire lo stesso arco temporale richiesto dall’approntamento e spedizione della merce. Meglio se, prudenzialmente, eccede di una trentina di giorni tale periodo. Il pagamento è condizionato totalmente dalla copertura della SBLC, nel senso che, una volta scaduta, la lettera di credito Stand-by, al pari di qualunque altro tipo di lettera di credito, perde la sua efficacia e cessa di esistere.
      La lettera di credito Stand-by è una forma di garanzia bancaria, attivabile in caso di mancato pagamento della fornitura. Questa sua caratteristica è così marcata che alcuni operatori non la considerano neppure una vera lettera di credito. A parte questo aspetto puramente teorico, la lettera di credito Stand-by, per la sua natura di “obbligazione eventuale”, non può contenere le clausole di anticipazione (Red o Green Clause).
      L’alternativa che le si presenta è quindi tra una Lettera di Credito Ordinaria con Red Clause e una SBLC di durata adeguata ma priva della Red Clause.

      • Giancarlo ha detto:

        Quindi dal punto di vista operativo sarebbe preferibile una LC ( eventualmente confermata da una terza banca ) trasferibile con red clause ? Grazie

        • Roberto Coppola ha detto:

          Sì, esatto. Potrebbe però incontrare qualche resistenza ad attuare questa procedura. Glielo dico per esperienza. Devo anche dirle, però, che in caso di difficoltà potrebbe proporre un’altra soluzione. In pratica, potrebbe richiedere un anticipo sull’importo della fornitura. Anche in questo caso potrebbe incontrare della difficoltà a fare accettare la sua richiesta. Avrebbe allora la possibilità di attivare una garanzia (detta “Advance Payment Bond”, garanzia di restituzione dell’importo anticipato) a favore del suo cliente. Quest’ultima soluzione, di solito ben accetta dal compratore, però, è piuttosto delicata e articolata. Una mia eventuale assistenza sull’attuazione di tale procedura, potrebbe essere oggetto di una mia consulenza.

  21. Antonio Esposito ha detto:

    Salve stiamo negoziando per un nostro cliente una lettera di credito. Fornitura ex works. La banca del fornitore vuole inserire una penale nel caso la merce non sia ritirata entro una determinata data una penale. La domanda è può la pensale essere trattenuta direttamente dalla lettera di credito? Cordiali saluti

    • Roberto Coppola ha detto:

      No, una clausola del genere può essere inclusa nel contratto di compravendita internazionale ma non è previsto che la banca negoziatrice possa intervenire sulla variazione dell’importo del credito documentario decurtando l’importo di una penale. La lettera di credito sarà negoziata per l’intero importo della fattura di vendita e successivamente e separatamente dal credito documentario (che avrà già esaurito la sua efficacia), il compratore dovrà eventualmente rispondere d’inadempienza contrattuale per ritardato ritiro della merce.
      Vorrei comunque precisare che l’eventuale ritardato ritiro della merce a destino non influisce sul buon esito della lettera di credito che, tempi tecnici permettendo, potrebbe essere negoziata ancor prima dell’arrivo della merce a destinazione.

  22. ELISA ha detto:

    Buonasera,
    sulla LC al campo applicant è indicato il nome e l’indirizzo che è stato riportato sulla BL (come su tutti gli altri documenti richiesti). tra le condizioni aggiuntive (in fondo alla LC) c’è indicato il numero di tel e fax dell’applicant (come continuazione del campo applicant).
    devono questi essere obbligatoriamente indicati sulla BL pena possibile riserva?
    grazie

    • Roberto Coppola ha detto:

      Molto probabilmente la lettera di credito richiede l’invio di una notifica all’ordinante (Notify: applicant). Quindi, è senz’altro richiesto che nella casella “Notify Party” della polizza di carico, sia riportato tutto ciò che si riferisce all’ordinante, quindi anche il numero di telefono e di fax. Considerando che le banche sono sempre più rigorose (spesso anche ingiustificatamente) nell’esaminare la conformità dei documenti presentati, consiglio di aggiungere questi dati anche nella casella “Consignee” della polizza di carico.

  23. Matteo Afferri ha detto:

    Buongiorno,
    abbiamo finalizzato una L/C con nostro cliente Algerino, il quale adesso ci richiede poter inviare una copia della B/L per controllarla ed evitare possibili errori al momento di ricevere gli originali e quindi penalità.
    Ci commentano è una pratica utilizzano regolarmente con altri fornitori Europei.
    Il nostro dubbio è che anche con una copia possano riuscire a sdoganare la merce.
    Sarebbe fattibile?
    La ringrazio.

    • Roberto Coppola ha detto:

      Ovviamente stiamo parlando d’inviare una copia “non negoziabile” di polizza di carico. Con questo documento non è consentito di entrare in possesso della merce. Devo però segnalarle che si sono verificati casi in cui il destinatario è riuscito a farsi consegnare la merce dietro garanzia fideiussoria, poi non onorata. Le suggerisco di scansionare una copia non negoziabile della polizza di carico in bianco e nero (come se fosse una fotocopia o un fax) e poi inviarla in formato Pdf. Per maggiore sicurezza, può rendere il Pdf modificabile soltanto con password. Per il suo cliente, questo sarà più che sufficiente per controllare la correttezza della polizza.
      ATTENZIONE: prima di apportare correzioni eventualmente richieste dal suo cliente, si accerti che la polizza di carico mantenga la perfetta conformità a quanto richiesto dalla lettera di credito. Per la banca negoziatrice del credito, infatti, gli accordi tra lei e il suo cliente saranno ininfluenti e avrà valore soltanto la conformità dei documenti presentati.

  24. tiziana ha detto:

    buongiorno , abbiamo una l/c sto mettendo le marcature obbligatorie sui documenti e mi sorge un dubbio:SULLA l/C e’ riportato che tutti i docs devono riportare il nr della L/C la data e la banca emittente, devo indicare anche la descrizione della merce riportata al punto 45A, acnhe se non specificato?

    grazie e saluti

    • Roberto Coppola ha detto:

      No. Si attenga scrupolosamente a quanto indicato dal credito. Così come non può omettere nulla, così non deve aggiungere nulla che non sia richiesto. La descrizione della merce, così come compare al campo 45A, deve naturalmente comparire nella fattura di vendita e in tutti i documenti che fanno esplicitamente riferimento alla merce in oggetto. Questo è richiesto in ogni caso, indipendentemente dalla specifica richiesta cui lei si riferisce.

  25. Chiara ha detto:

    Buongiorno,
    Stiamo finalizzando un contratto con cliente in Algeria,resa FOB (sostengono CIF sia proibito in Algeria) e pagamento L/C. Insistiamo col cliente affinché il full set 3/3 della B/L vengano inviati tramite banca. Il cliente invece insiste per avere subito 1/3 degli originali. La sua paura è che la nave arrivi prima dei documenti e di dover pagare penali, in effetti i tempi di transito sono brevi. Ma la nostra paura è che con un originale in mano possa ritirare la merce e qualora poi ci fossero problemi con la L/C noi non verremmo pagati ma intanto lui avrebbe già ritirato. Come possiamo trovare un accordo? Stiamo discutendo ormai da mesi. La ringrazio in anticipo per l’aiuto. Cordialità

    • Roberto ha detto:

      La legge algerina proibisce che siano stipulati contratti di assicurazione con compagnie estere. Da qui il motivo per cui la resa CIF non è consentita.
      Il suo timore è fondatissimo. Che lei abbia dei problemi al momento della negoziazione del credito, non è un timore, è una certezza! La lettera di credito sicuramente richiede che sia presentato un giro completo di Polizze di carico. Se manca un originale, la banca solleverà una riserva grave che provocherà una sospensione del pagamento.
      Il cliente algerino potrebbe evitare il pagamento delle soste (demurrage) emettendo una garanzia (Letter of Indemnity) a favore della compagnia di navigazione a destino a copertura del valore della merce. Questo gli consentirebbe di ritirare la merce rimandando la presentazione di almeno un originale di Polizza di carico a quando ne riceverà il set completo. La compagnia di navigazione chiederà a voi l’autorizzazione a procedere all’operazione. Questa è una soluzione tecnica al problema ma rimane SCONSIGLIABILE perché farebbe ricadere su di voi il rischio di un’operazione sul cui svolgimento non potreste esercitare alcun controllo.
      A questo punto, una soluzione al problema potrebbe essere di lasciare decadere la lettera di credito, richiedere un pagamento anticipato e inviare la documentazione, completa di B/L, al vostro cliente algerino, a mezzo corriere aereo. Mi rendo conto che, in questo caso, l’operazione sarebbe decisamente sbilanciata a vostro favore e difficilmente accettabile dalla controparte algerina, ma risolverebbe il problema.

  26. Natalia ha detto:

    Buongiorno,
    con ns. fornitore estero abbiamo concordato resa DAP, ns. magazzino in Italia ma hanno insistito sul fatto che la data di consegna corrisponda alla data della fattura. Possiamo vincolare L/C alla presentazione della ft insieme alla copia del CMR firmato da noi per ricevimento merce? Contratto prevede l’invio della copia CMR firmata in 5 gg dal ricevimento merce.

    grazie

    • Roberto ha detto:

      No. La lettera di credito è un impegno irrevocabile assunto dalla banca e, come tale, non può essere subordinato al CMR che, eventualmente, potrebbe anche non venire firmato da voi. Il contratto che avete stipulato con il cliente ha sicuramente valore legale ma non condiziona assolutamente l’iter della lettera di credito.

  27. ANGELA ha detto:

    buongiorno, devo spedire della merce in australia con lettera di credito irrevocabile. hanno fatto con validità fino al 31.08.2018 ma se la merce arriva oltre questa data vuol dire che poi non sono più coperta o è importante che la merce venga spedita prima del 31.08.18? noi domani spediamo. inoltre devo mettere qualche dicitura particolare sulla fattura spedendo con lettera di credito? si occupano loro del trasporto quindi è in E.X.W. grazie mille cordiali saluti

    • Roberto ha detto:

      La scadenza della lettera di credito si riferisce alla partenza e non all’arrivo della merce a destinazione. Quindi, nessun problema di validità. Le suggerisco, in ogni caso, di controllare se la lettera di credito prevede una data di scadenza per la spedizione, oltre alla data di validità per l’utilizzo del credito. Di solito le lettere di credito prevedono due date di scadenza, entrambi tassative: una per la spedizione e, a distanza di 15 o 20 giorni, una per la validità del credito. Anche in questo caso, comunque, la conformità sarebbe assicurata.

  28. Alessandro Bardes ha detto:

    Buongiorno

    Per spedizioni da fornitore estero (che io rappresento) a cliente italiano i termini dell’accordo commerciale accettati dal cliente sarebbero merce resa CIF porto Italia con pagamento contro documenti (di spedizione + quelli dello sdoganatore che attesta l’arrivo della merce al porto).
    Il fornitore estero in effetti vorrebbe un acconto che il cliente non é disposto a pagare (il trasporto dura circa 3 settimane).
    Vorrei sapere se si può proporre un pagamento con L/C vincolata ai documenti sia di carico (BL porto vendtiore estero) che a quelli di arrivo in porto in Italia.
    Mi sembra di capire che se la L/C fosse confermata e garantita potrebbe essere scontata (da subito?) dal fornitore estero, magari anche solo in parte, per ottenere di fatto l’importo dell’acconto che chiedeva in origine.

    Grazie

    • Roberto ha detto:

      Sì, il fornitore estero può scontare l’importo della lettera di credito ma questa operazione non è né automatica né gratuita. Lo sconto di un credito (di qualunque credito) prevede che il creditore (il venditore esportatore, in questo caso), sostenga un costo e che abbia ottenuto il preventivo assenso della banca.
      Mi preme anche farle notare che il venditore non è grado di presentare alla banca confermante nessun documento che attesti l’arrivo della merce in Italia. Il venditore, infatti, negozierà il credito quando la nave è ancora in viaggio. Il documento di spedizione che il venditore presenterà in banca è la polizza di carico. Questo documento trasferisce al vettore marittimo la responsabilità della consegna della merce a destino ed è universalmente riconosciuto come garanzia sufficiente per il buon esito dell’operazione.
      Una raccomandazione: perché il venditore soddisfi la resa CIF è sufficiente che provveda a una copertura assicurativa minima. Quindi le consiglio vivamente d’indicare in lettera di credito che l’assicurazione sia “all risks” così da offrire una copertura completa. 

  29. Salvatore Dragone ha detto:

    Buonasera,
    da un importatore UE ho ricevuto per la vendita dei miei prodotti la seguente forma di pagamento che non riesco a decifrare. Le sarei molto grato se potesse inviarmi l’esatto significato della stessa ed eventuali rischi insiti in tale procedura.
    -Our Payment terms are 21/30 Days Credit Agreement Line
    -Please inform us of the procedure to open a trade account and your overseas sale terms.
    In attesa invio cordiali saluti e ringraziamenti
    Salvatore Dragone

    • Roberto ha detto:

      In sintesi si tratta di una richiesta di acquisto con pagamento a termine. 21/30 giorni è una scadenza insolita, soprattutto se riferita ai 21 giorni (tre settimane). L’importatore le chiede anche quali sono i suoi termini di vendita, quindi lei potrà accettare (sconsigliabile!) o precisare le modalità di pagamento che riterrà più opportune.

  30. Paolo Lorusso ha detto:

    Salve, le chiedo quali possono essere i rischi di una lettera di credito, come esportatore. O meglio può succedere che l’importatore non paghi la merce una volta arrivata al porto di destinazione per cause varie (non sdoganamento a destinazione etcc..). Grazie.

    • Roberto ha detto:

      No, quello che lei teme non può succedere. Il motivo è che l’impegno a pagare la sua fornitura di merce è stato assunto da una banca (banca estera emittente o banca italiana confermante) e non dal suo cliente. Questo significa che la banca pagherà indipendentemente dal comportamento dell’importatore. Naturalmente il pagamento della lettera di credito sarà condizionato alla conformità dei documenti che lei presenterà alla banca per la negoziazione del credito.
      Nel caso di spedizioni via mare per destinazioni lontane, è probabile che lei possa ricevere il pagamento ancora prima che la merce arrivi a destinazione.

      Attenzione! Tutto questo non significa che il pagamento con lettera di credito sia sicuro al 100%. Ma il rischio consiste soltanto nella solidità della banca emittente o confermante e nella capacità del beneficiario (cioè sua, in questo caso) di produrre documenti conformi a quanto richiesto dalla lettera di credito.

  31. Barbara ha detto:

    Buongiorno
    È possibile, una volta ricevuta una lettera di credito, girarla a sua volta al venditore finale? Mi spiego meglio
    Dovrebbe essere una triangolazione con il venditore italiano, il tramite (io), ed il compratore estero. Il compratore emette una lettera di credito a me, ed io la posso girare al venditore finale per parte?
    Grazie

    • Roberto ha detto:

      Sì, è possibile purché la lettera di credito sia “Transferable”, cioè che si tratti di una lettera di credito emessa già con questa caratteristica. Una lettera di credito trasferibile, oltre alla trasferibilità, in tutto o in parte dell’ammontare a favore di un secondo beneficiario, consente anche di ottenere altre cose. Per esempio è possibile che il primo beneficiario (cioè lei) subentri al nome dell’ordinante estero. Questo le consentirebbe, quindi, di nascondere al suo venditore italiano l’identità del compratore estero. Questo tipo di lettera di credito è molto utilizzata dai trader internazionali i quali possono acquistare grosse partite di merce senza esporre propri capitali. La lettera di credito trasferibile, oltre ad essere uno strumento di finanziamento, permette anche, nascondendo le reciproche identità di compratore e venditore, di proteggersi dal pericolo di scavalcamento.
      L’utilizzo di questo tipo di lettera di credito richiede un buon livello di competenza ed esperienza. Può trovare qualche dettaglio in più nel mio post http://bit.ly/2HLCj8X

  32. Maurizio ha detto:

    Buongiorno,
    dovrei ordinare ed importare un container dalla Cina, le chiedo se posso far includere nei documenti della lettera di credito il numero di matricola del container unitamente a quattro foto dello stesso ripreso in tutti i lati.
    In attesa di un suo cortese riscontro
    Cordialità

    • Roberto ha detto:

      È senz’altro possibile chiedere di allegare le foto alla documentazione. Ho però qualche perplessità sulla loro utilità. La lettera di credito sicuramente richiederà una polizza di carico. Sulla polizza di carico è riportato il numero del container. Inoltre se lei chiede le foto, quella della parte posteriore del container riporterà il numero del container stesso.
      In conclusione, l’indicazione del numero del container è già contenuta nella polizza di carico che è un documento ufficiale emesso dalla compagnia di navigazione e in una delle quattro foto. Richiedere questo numero è, quindi, superfluo.
      Se lei teme che il container sia caricato con merce diversa da quella da lei ordinata, né le foto né il numero del container le daranno alcuna garanzia.
      La questione delle foto dei quattro lati del container, invece, è un po’ diversa. Se lei vuole accertarsi dell’integrità del container, le foto possono fornirle la prova che il container è arrivato in buone condizioni nel luogo di carico, dove immagino le foto saranno fatte. Ma le foto non le daranno nessuna garanzia sull’integrità del container al momento del caricamento a bordo della nave e, a maggior ragione, nessuna garanzia sull’integrità del container quando arriverà al porto italiano di sbarco.
      Voglio sottolineare, comunque, che chiedendo una “clean Bill of lading”, come da prassi consolidata, lei avrà la conferma che la compagnia di navigazione (vettore marittimo) non ha sollevato riserve sull’aspetto esteriore del container (altrimenti non rilascerebbe una polizza “clean”, cioè libera da riserve).
      Se lei, invece, intende proteggersi da rischi diversi da quelli che ho ipotizzato, non esiti a contattarmi fornendomi maggiori dettagli.

  33. Alberto Ramunno ha detto:

    Buonasera,
    una lettera di credito che il cliente emette a nostro favore, può essere registrata a bilancio? se si, come?
    La ringrazio in anticipo

    • Roberto ha detto:

      La lettera di credito è un impegno assunto da una banca, una pattuizione di tipo contrattuale alla quale il beneficiario potrebbe anche non dare seguito. Non mi risulta che, come tale, abbia rilevanza contabile. La rilevanza contabile nasce invece in fase di negoziazione. Se il pagamento previsto dalla lettera di credito è “By payment” cioè a vista, si avrà un movimento per cassa al momento del pagamento. Se la lettera di credito invece prevede un pagamento “By deferred payment”, dopo che la banca avrà riconosciuto la conformità dei documenti presentati dal beneficiario, sorgerà un credito nei confronti della banca negoziatrice. Come credito sarà contabilizzato e comparirà in bilancio. Le voglio indicare un ultimo caso: pagamento “By acceptance”, cioè con l’emissione di una tratta sulla banca negoziatrice o sull’ordinante estero. In questo caso, la tratta sarà contabilizzata tra gli effetti attivi, come qualunque altra tratta.

  34. Giulio ha detto:

    Mi scusi, sto per acquistare della merce in cina e il mio fornitore mi ha comunicato che è disposto a dilazionare il pagamento a 60 giorni con lettera di credito. Vorrei sapere se per effettuare la lettera di credito, la mia banca vincola i soldi ed effettua il pagamento alla scadenza dei 60 giorni, oppure effettua la lettera di credito e posso tranquillamente utilizzare i miei soldi senza vincoli e, giunta la scadenza dei 60 giorni effettua il pagamento.
    Spero sia stato chiaro.
    Buonasera

    • Roberto ha detto:

      La banca che emette una lettera di credito subentra al compratore nel debito verso il venditore diventando, quindi, l’obbligato principale nell’operazione di compravendita. Per fare questo la banca emittente ha bisogno di garanzie adeguate fin dal momento in cui emette il credito. Questo significa che il compratore deve avere la disponibilità dell’importo o godere di un affidamento adeguato da subito e non alla scadenza del credito.
      In mancanza di dettagli sull’operazione non posso esserle più preciso ma, da quel poco che posso intuire, credo che lei potrebbe ottenere una reale dilazione di pagamento proponendo al suo venditore cinese di procedere con un pagamento D/A (documenti contro accettazione – Documents Against Acceptance) con il quale la banca s’impegna a consegnarle i documenti necessari per entrare in possesso della merce, soltanto contro la sua accettazione di un effetto cambiario, in questo caso, con scadenza a 60 giorni. Questa procedura le consentirebbe realmente di beneficiare della dilazione.

  35. giuseppe ha detto:

    mi scusi vorrei capire ma una lettera di credito a 60 gg è un metodo di pagamento sicuro?
    Attendo risposte grazie

    • Roberto ha detto:

      La Lettera di credito a 60 giorni offre le stesse garanzie di una Lettera di credito a vista e ne mantiene tutte le caratteristiche. L’unica differenza è, appunto, la data del pagamento.

  36. Mary ha detto:

    Buonasera,

    devo effettuare una vendita all’estero, Egitto, l’importo totale deve essere rateizzato, l’ultima rata deve essere pagata 90 gg dopo la data di spedizione. Posso riportare queste modalità di pagamento nella lettera di credito?? Per ricevere il pagamento delle rate dovrò inviare una fattura di acconto o basterà una semplice fattura proforma??

    La ringrazio anticipatamente

    • Roberto Coppola ha detto:

      Sì, certamente. Dovrà anche emettere una tratta sulla banca a favore suo (esportatrice beneficiaria dell’operazione) per ogni scadenza. No, salvo accordi diversi, lei può emettere una sola fattura che riporti le modalità di pagamento. Consideri che l’obbligazione dei pagamenti è a carico della banca (emittente o confermante) e non del suo cliente egiziano. Non esiti a scrivermi se qualcosa non le è chiaro. Buon lavoro!

  37. Andrea ha detto:

    Nel seg. caso:
    L/C per negoziazione
    La draft non è elencata tra i documenti da presentare
    Nel campo 42C è presente la dicitura DRAFTS AT SIGHT.

    La draft è richiesta ugualmente per la negoziazione?
    Se la draft non viene presentata, viene sollevata una riserva bancaria anche
    se non era elencata tra i documenti da presentare?

    • Roberto Coppola ha detto:

      La tratta accompagna i documenti anche se NON è inclusa nell’elenco dei documenti da presentare. La tratta è emessa dal beneficiario sulla banca emittente o confermante, a scadenza o a vista (come nel suo caso). La tratta a vista le garantisce il pagamento immediatamente dopo la verifica della correttezza e completezza dei documenti presentati. Di solito la banca assiste il beneficiario nella corretta compilazione della tratta.

  38. davide ha detto:

    buongiorno, sono un venditore che a sede in Indonesia. abbiamo un cliente italiano che vorrebbè pagare la nostra merce il 30 % all ordine e il restante 70% all approdo della nave al porto di arrivo. premetto che l accordo era per un FOB (porto di partenza). come mi devo comportare in questo caso? posso chiedere una lettera di credito? di che tipo? grazie.

    • Roberto Coppola ha detto:

      Il pagamento anticipato del 30% è una buona garanzia. Rimane un rischio e cioè che, per qualche motivo, il vostro cliente vi chieda uno sconto per ritirare la merce. Voi rimarreste in una posizione di forza ma vi trovereste, comunque, in una situazione d’imbarazzo.
      Nel caso decidiate di chiedere il pagamento con lettera di credito, direi senz’altro di chiedere che sia emessa secondo le UCP 600, che sia confermata da primaria banca e che sia a vista (secondo le UCP 600 la lettera di credito è sempre irrevocabile, quindi non serve più questa precisazione).
      In alternativa potreste chiedere l’emissione di una stand-by letter of credit che, per sua caratteristica, verrebbe utilizzata soltanto se non fosse effettuato il pagamento del 70% come concordato.
      Mi ricontatti se qualcosa non le è chiaro e BUON EXPORT!

  39. Piero Giovannini ha detto:

    Nel caso di una lettera di credito a 60 gg il beneficiario tramite la sua banca confermante ed indicando nel campo 78 ”….con doccumenti conformi la banca del beneficiario pagherà l’ammontare in 2 gg.?
    Grazie per la Sua cortese risposta
    Piero

    • Roberto Coppola ha detto:

      No, la banca confermante pagherà dopo 60 giorni, nel rispetto di quanto stabilito dalla lettera di credito. Volendo, il beneficiario può smobilizzare il credito, anticipandone la riscossione, con un’operazione di sconto della tratta emessa in esecuzione alla lettera di credito. Naturalmente questa operazione è correlata finanziariamente con la lettera di credito ma non giuridicamente. Questo significa che l’operazione di sconto seguirà la procedura tipica dello sconto cambiario indipendentemente dalla lettera di credito. Un altro metodo di smobilizzo del credito consiste nel chiedere alla banca confermante di subentrare nel credito e liquidare l’importo “pro soluto” al beneficiario (esportatore) al netto degli interessi di sconto e delle spese.

  40. EMILIANO VOLLERO ha detto:

    Buongiorno
    Trovo molto interessante quanto descritto nel sito.
    Ho alcune domande da chiederle
    Premetto che ho ricevuto un ordine scadenzato da una societa multinazionale con sede in Usa da evadere nel corso di 2 anni, quindi con consegne scadenzate,e parziali, con consegna franco spedizioniere italiano, che provvederà alla spedizione nei nodi o aerei o navali quando richiesto dal mio cliente a sua cura e spese.
    in questo caso non incaricandomene io del trasporto posso richiedere ugualmente la lettera di credito?
    nel ringraziarla anticipatamente del tempo che vorrà dedicarmi distintamente la saluto

    • Roberto Coppola ha detto:

      Rispondo molto volentieri alla sua domanda perché la questione che lei solleva è oggetto di un malinteso diffusissimo. La scelta del termine di resa (Incoterms) fa parte degli accordi tra compratore e venditore e NON tra venditore e spedizioniere. Questa premessa introduce la mia risposta: assolutamente sì, lei può benissimo chiedere una lettera di credito, indipendentemente dal termine di resa convenuto.
      Noto almeno un paio di punti critici nella procedura che mi descrive:
      1. chieda allo spedizioniere (designato dal compratore americano) la riconsegna della documentazione doganale in tempi ragionevoli, perché tale documentazione le è indispensabile per giustificare la non applicabilità dell’Iva sulle sue fatture di vendita.
      2. Il trasporto della merce dal suo magazzino fino al magazzino dello spedizioniere è a suo carico. Direi, quindi, che si tratta di una resa FCA. Attenzione, non solo il trasporto è a suo carico ma sono a suo carico anche i rischi connessi a questo trasferimento. Dubito fortemente che lo spedizioniere provveda, di sua iniziativa, alla copertura assicurativa di tale trasferimento. Consideri anche che lo spedizioniere non è tenuto a provvedere a nessun tipo di assicurazione se questa non è esplicitamente richiesta dall’interessato.

  41. umberto ha detto:

    durata della lettera di credito

    • Roberto Coppola ha detto:

      La durata della validità della Lettera di credito è indicata nella Lettera di credito stessa. La data di scadenza è concordata tra compratore e venditore e deve consentire al fornitore della merce di approntare prodotti e documentazione necessari. Nella quasi totalità dei casi la Lettera di credito ha due diverse scadenze: una per la spedizione e una di validità delle L/C. Di solito la scadenza della L/C cade dopo una quindicina di giorni dalla scadenza della spedizione. Entrambe le scadenze sono rigide e, salvo emendamenti, non accettano deroghe.

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