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I contratti con controparti estere (4)

Quando è opportuno ricorrere all’arbitrato

ArbitratoOltre al ricorso all’Autorità Giudiziaria ordinaria esiste un altro modo per risolvere le eventuali vertenze che dovessero scaturire dal contratto: l’utilizzo dell’arbitrato.

Difatti il nostro ordinamento giuridico prevede che le parti possono far dirimere le controversie anche da privati denominati arbitri.

Alla decisione degli arbitri, denominata lodo, può essere conferita efficacia di sentenza mediante decreto del Tribunale il quale, accertata la regolarità formale, ne dispone l’esecutività.

Per quanto attiene in particolare ai contratti, le parti contraenti possono stabilire nel contratto stesso o in un atto successivo che tutte le vertenze che insorgano in dipendenza dell’accordo da esse stipulato siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possano formare oggetto di compromesso. L’arbitrato viene quindi istituito in forza della cosiddetta “clausola compromissoria”.

Oltre all’arbitrato rituale il nostro ordinamento giuridico prevede anche un’altra modalità di definizione delle controversie denominata arbitrato libero o irrituale, che consiste nel deferire a terzi una vertenza già insorta o che potrebbe insorgere mediante determinazione contrattuale.

In tale ipotesi La decisione arbitrale non potrà conseguire l’efficacia di una sentenza vera e propria, ma potrà spiegare i suoi effetti sul piano contrattuale, risolvendosi in un atto transattivo che viene dalle parti demandato a un terzo. Tale atto avrà efficacia obbligatoria tra le parti proprio come se le stesse avessero stipulato una transazione.

L’arbitrato, inoltre, può essere “ad hoc” oppure “istituzionale”.

Nel primo caso sono le parti stesse che, mediante la clausola  compromissoria, alla quale abbiamo già accennato, pattuiscono tutte le modalità con le quali la procedura si dovrà svolgere.

Nell’arbitrato istituzionale le parti si limitano invece a rimettere l’espletamento della procedura a un organismo specializzato rinviando, per quanto concerne le relative modalità di esecuzione, all’apposito regolamento predisposto da detta organizzazione.

Nel caso in cui il contratto intercorra fra una parte italiana e una straniera, il procedimento arbitrale assumerà particolari modalità connesse al carattere d’internazionalità del rapporto intercorrente fra le parti stesse.

È al riguardo da rilevare che l’ultima riforma legislativa, emanata nel 2006, ha totalmente abrogato l’apposita normativa che regolava l’arbitrato internazionale, già contenuta nel codice di procedura civile.

Tale abrogazione non ha però comportato l’esclusione di ogni rilievo, per l’ordinamento italiano, dell’arbitrato internazionale che pur tuttavia trova ancora un richiamo nel codice di procedura civile. La sua disciplina è però contenuta nelle convenzioni internazionali, nei regolamenti arbitrali e nelle leggi in materia emanate da ordinamenti di altri Stati.

In tale ambito ha assunto fondamentale rilevanza la Convenzione di New York del 10.6.1958 concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere che risulta essere stata ratificata da oltre 140 Stati.

La principale prerogativa di detta convenzione è di aver introdotto un’agevole procedura per il riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali stranieri e di aver facilitato l’armonizzazione delle varie discipline nazionali in materia.

A essa si affianca la successiva Convenzione Europea sull’arbitrato commerciale internazionale firmata a Ginevra il 21 aprile 1961 che contiene un’espressa regolamentazione di detto istituto qualificato espressamente come mezzo di risoluzione delle controversie relative a operazioni del commercio internazionale e insorte tra soggetti appartenenti agli Stati contraenti della convenzione stessa.

A essa hanno aderito solo 27 Stati fra i quali possono tuttavia rinvenirsi Paesi suscettibili d’interesse nell’ambito del commercio internazionale.

Nell’ipotesi che s’intenda ricorrere al procedimento in discorso appare del tutto consigliabile utilizzare l’arbitrato internazionale definito come istituzionale o amministrato in cui le parti, come già detto, si limitano a rimetterne lo svolgimento a un organismo specializzato secondo un apposito regolamento dallo stesso predisposto.

Per quanto concerne l’Italia merita una particolare menzione l’Associazione Italiana per l’Arbitrato con sede in Roma, che opera sia a livello nazionale che internazionale, mediante accordi di cooperazione con analoghi enti situati in altri paesi; è, però, da tener presente che molteplici sono gli organismi nostrani che si occupano di arbitrati internazionali per cui un’eventuale scelta si presenta assai ampia.

Anche all’estero gli organismi che svolgono procedimenti di arbitrato sono assai numerosi. Il più noto è la Camera di Commercio Internazionale di Parigi, il cui regolamento interno costituisce una valida garanzia per l’obiettività del giudizio.

È difatti prevista la supervisione di un organo particolare, denominato Corte di Arbitrato, di cui fanno parte rappresentanti ed esperti dei vari comitati nazionali della Camera stessa, che esamina preventivamente il lodo e richiama l’attenzione degli arbitri su carenze eventualmente riscontrate sui punti inerenti il merito della controversia.

Vediamo ora brevemente i vantaggi che tale sistema comporta.

Innanzitutto la procedura arbitrale è in genere più snella e più rapida di un giudizio ordinario.

Inoltre con l’arbitrato si rende più facile la scelta di arbitri che hanno già una specializzazione nella materia oggetto del contendere, potendosi così pervenire a una decisione di alto livello tecnico.

Altro aspetto da considerare è che l’arbitrato, specialmente se è stato previsto un collegio arbitrale, può maggiormente favorire la ricerca di un’amichevole composizione della vertenza.

È inoltre da tener presente che la procedura arbitrale non ha la pubblicità che caratterizza l’ordinario procedimento giudiziario, talché in molti casi tale prerogativa può avere, per le imprese interessate, un’importanza da non sottovalutare.

Infine, come già detto, uno dei principali vantaggi che una procedura arbitrale può arrecare è quello connesso alla sua riconoscibilità nel paese estero d’interesse, a condizione ovviamente che esso abbia aderito alla già citata Convenzione di New York del 10 giugno 1958.

Per quanto concerne gli svantaggi quello maggiormente da segnalare è il costo della procedura. Tale aspetto impone alle imprese una preventiva valutazione da effettuarsi in concreto, caso per caso.

A titolo esemplificativo l’arbitrato può essere sconsigliabile nelle seguenti ipotesi:

  • quando la controparte contrattuale non appartiene ad uno Stato aderente alla Convenzione di New York
  • quando il valore della controversia è di modesta entità, talché l’arbitrato potrebbe rivelarsi eccessivamente costoso rispetto alla posta economica in gioco.

 

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