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Covid-19 e contratti internazionali

I contratti internazionali al tempo della pandemia 

Covid e contrattiCome è noto, il drammatico e prolungato periodo di emergenza sanitaria, causato dalla diffusione del Covid-19, che ha determinato, fra l’altro, una forte limitazione della circolazione delle persone e delle merci, ha inevitabilmente portato con sé conseguenze di carattere sociale ed economico, che hanno inciso anche sull’esecuzione dei contratti in essere.

 

Sorge quindi spontaneo chiedersi: quali sono i possibili rimedi da adottare in questi casi?
Tale domanda risulta senz’altro giustificata dal fatto che, sebbene il principio “pacta sunt servanda”, in base al quale i contratti devono essere adempiuti da entrambe le parti, sia internazionalmente riconosciuto, ciononostante i provvedimenti governativi nazionali non hanno in alcun modo provveduto a definire espressamente quali debbano essere gli effetti che l’emergenza ha generato sui contratti in corso di esecuzione, fatta eccezione per i contratti di trasporto, di soggiorno e di acquisto di biglietti per spettacoli e altri luoghi di cultura, dichiarati risolti di diritto, con conseguente obbligo di rimborso ai clienti di quanto già eventualmente pagato.

Tuttavia, i sopraindicati rapporti giuridici non saranno oggetto di questa specifica trattazione, che si propone, invece, di fornire alcune RACCOMANDAZIONI operative di carattere pratico, utili, in particolare, per tutte quelle imprese, che abbiano in essere contratti internazionali e si trovino impossibilitate ad adempiere alle proprie obbligazioni.

Riferendosi, dunque, alla situazione attuale, sebbene si possa ragionevolmente ritenere che il Coronavirus ed i conseguenti provvedimenti governativi rappresentino un evento straordinario ed anche imprevedibile, tale da consentire eccezionalmente ad una parte di liberarsi dalla propria obbligazione, senza incorrere in alcuna responsabilità, tuttavia tale valutazione dovrà essere svolta ogni volta con riferimento al singolo caso concreto.

Cosa si intende per forza maggiore?
Nel nostro ordinamento, infatti, come pure in quello comunitario, non è prevista un’univoca definizione del concetto di forza maggiore, che deve, pertanto, essere tratta dalla lettura del singolo contratto o in virtù della legge allo stesso applicabile.

Al riguardo, se il concetto di “force majeure” (forza maggiore), che trae origine dal diritto romano, si ritrova nei Paesi di Civil law e persino nel diritto cinese, tuttavia tale istituto non è riconosciuto nei Paesi di Common law. Difatti, la teoria della “frustration” inglese, come pure la dottrina americana dell’“impractibility” hanno una portata più limitata rispetto al concetto generale di “forza maggiore”.

Pertanto, nei rapporti regolati esclusivamente dalla legge inglese o americana, che escludono, dunque, espressamente l’applicabilità delle disposizioni contenute nella Convenzione di Vienna, una parte potrà invocare la forza maggiore solo se tale rimedio risulta contrattualmente disciplinato.

Riassumendo, in buona sostanza, la forza maggiore rappresenta un rimedio di Civil Law, invocabile dal contraente, che sia impossibilitato ad adempiere, al fine di essere esonerato dalla responsabilità per danni prodotti dall’inadempimento o ritardo nell’esecuzione della propria prestazione.

La forza maggiore nel Diritto Cinese e negli altri Ordinamenti di Common Law
Secondo quanto previsto dal diritto cinese, in analogia con quanto disposto dalla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci, la forza maggiore corrisponde ad una situazione obiettiva, fuori dal controllo delle parti, imprevedibile al momento della conclusione del contratto, inevitabile e insormontabile.

Mentre, negli ordinamenti di Common Law, tale rimedio risulta applicabile solo ove espressamente previsto dal contratto.

In linea di massima, tuttavia, non costituiscono cause di forza maggiore quegli eventi che rendono solo più difficoltosa la prestazione, anche se, al riguardo, spesso sono le clausole contrattuali stesse ad indicare se l’evento esterno debba, o meno, essere tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, la prestazione. Vi sono, poi, clausole che consentono alla parte di invocare la forza maggiore anche quando la prestazione sia divenuta soltanto eccessivamente onerosa.

Forza maggiore e pandemia da Covid-19
Ciò posto, risulta del tutto evidente come la pandemia da Covid-19 non incida in maniera univoca sull’esecuzione dei contratti, in quanto, talvolta, può corrispondere ad un impedimento solo temporaneo o, comunque, di rilevanza marginale, rendendo la prestazione solo in parte impossibile.

In ogni caso, a riprova dell’importanza anche pratica che questo argomento riveste, in quasi tutti i contratti internazionali si ritrovano specifiche clausole di forza maggiore, più o meno elaborate.

Bisogna, pertanto, analizzare bene come la nota pandemia o i provvedimenti governativi abbiano inciso sulla specifica prestazione.

Occorre, quindi, preliminarmente, esaminare e valutare in concreto la fattispecie di specifico interesse, con riferimento alla definizione di forza maggiore contenuta nel contratto o prevista dalla legge applicabile.

Come evitare spiacevoli conseguenze
E’ necessaria una revisione di tutti i contratti in essere per stabilire la presenza, o meno, di una clausola di forza maggiore, in quanto, in mancanza, sarà necessario ricorrere ai rimedi previsti dal diritto applicabile al contratto.

Ad esempio, è opportuno, anzitutto, controllare se, oltre a detta clausola, sia previsto o meno un termine (c.d. Notice) entro cui deve reso noto alla controparte il verificarsi dell’evento di forza maggiore, al fine di non perdere il diritto di avvalersi di tale disposizione contrattuale per non incorrere in responsabilità, considerato che, fino a quando non è stato notificato all’altro contraente l’esistenza di una causa di forza maggiore, la parte non è esonerata dall’adempiere alla propria obbligazione, essendo, fra l’altro, spesso chiamata anche a rispondere dei danni per il ritardo nell’adempimento.

I contratti internazionali, come pure molte leggi nazionali, prevedono, infatti, che la parte impossibilitata all’adempimento per causa di forza maggiore, abbia l’onere di informare prontamente e adeguatamente l’altra.

Inoltre, sarà indispensabile determinare il carattere tassativo o meramente esemplificativo della disposizione in esame, per poi analizzarne attentamente il contenuto, avendo cura di verificare se, fra gli elementi annoverati, vi siano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: pandemic; epidemics e/o provvedimenti della pubblica autorità, come quarantine restrictions; act of authority; acts of government.

Nell’ipotesi in cui tali eventi non rientrino fra quelli espressamente indicati, sarà, comunque, opportuno determinare se la fattispecie concreta possa ricondursi tra quelle affini e/o sia ascrivibile ad espressioni generali, quali ad esempio: extreme natural event; Act of God, ecc.

Quali rimedi in caso di forza maggiore
Una volta accertato il verificarsi di una causa di forza maggiore, il soggetto impossibilitato ad adempiere alla propria obbligazione potrà chiedere all’altro, a seconda dei casi, tenuto conto anche della natura del contratto e della legge allo stesso applicabile: la sospensione, la rinegoziazione o la risoluzione del contratto.

Considerato il notevole tecnicismo richiesto dall’operazione, risulta palese come l’individuazione di possibili soluzioni necessiti di assistenza da parte di professionisti con esperienza in materia di contratti internazionali.

In conclusione, appare del tutto evidente come sia impossibile tener conto di tutte le casistiche, che astrattamente potrebbero realizzarsi, ma risulta altrettanto chiaro come assuma fondamentale importanza per un qualunque imprenditore conoscere preliminarmente quali siano i propri oneri, al fine di tutelare al meglio i propri interessi aziendali.

Avv. Silvia Cerbino

 

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