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La Lettera di Credito (1) – Il pagamento più evoluto

Esportare in tranquillità

Lettera di CreditoLa Lettera di Credito è la forma più evoluta di pagamento internazionale. I tecnici più raffinati la definiscono una “pattuizione” che, più semplicemente, significa un impegno avente per oggetto il pagamento della merce spedita.

 


 

 

La Lettera di Credito vede coinvolti almeno quattro soggetti:

  1. Il compratore – cioè il nostro cliente importatore. È lui che ordina alla propria banca di aprire un Credito a nostro favore. Per questo motivo è chiamato anche ordinante, in inglese “applicant”.
  2. Il venditore – cioè noi che esportiamo la merce. La Lettera di Credito è emessa a nostro favore, quindi noi ne siamo i beneficiari, in inglese “beneficiary”
  3. La banca emittente – cioè la banca che materialmente emette la Lettera di Credito, in inglese “issuing bank”
  4. La banca avvisante – cioè la banca italiana che ci avvisa che è stata ricevuta una Lettera di Credito a nostro favore, in inglese “advising bank”.

Nel caso che si tratti di un Lettera di Credito Confermata, la banca avvisante diventa anche “banca confermante”, in inglese “Confirming bank”.

Allo scopo di definire, in modo inequivocabile, i ruoli e le responsabilità delle parti interessate, la  Camera di Commercio Internazionale (CCI) ha elaborato le cosiddette NUU (Norme e Usi Uniformi) relative alle Lettere di Credito. Attualmente il testo in vigore è quello del 1° luglio 2007 identificato come ICC 600, NUU 600 o anche UCP 600 (acronimo dell’inglese Uniform Customs and Practice).

Esamineremo in dettaglio la Lettera di Credito in altri post, intanto vorrei soffermarmi sulle sue tre caratteristiche più rilevanti:

1. La Lettera di Credito
sposta l’obbligo del pagamento dal compratore a una banca. Cioè a una controparte più affidabile sotto il profilo della solvibilità

2. Con la Lettera di Credito
il pagamento viene subordinato alla presentazione dei documenti che attestano l’avvenuta spedizione della merce

3. La negoziazione della Lettera di Credito
avviene sulla sola base dei documenti prodotti e non sul controllo della merce spedita.

 

Quest’ultimo punto è di particolare rilevanza. La banca italiana (confermante) ci dovrà pagare l’importo della Lettera di Credito, SOLTANTO sulla base della correttezza e completezza dei documenti che le abbiamo sottoposto. Questo ci aiuta a capire con quale attenzione e meticolosità la banca esaminerà i nostri documenti. Con cura ancora maggiore noi dovremo prepararli!


La Lettera di Credito 2 – Come funziona
La Lettera di Credito 3 – Le garanzie
La Lettera di Credito 4 – Le insidie
La Lettera di Credito 5 – Cosa fare?
La Lettera di Credito 6 – La verifica finale
La Lettera di Credito 7 – Caratteristiche particolari
La Lettera di Credito Trasferibile – Strumento di autofinanziamento
La Lettera di Credito Stand-by

 

 

 

6 Risposte a La Lettera di Credito (1) – Il pagamento più evoluto

  1. Genesio Volpato ha detto:

    Buon giorno dottor Coppola, stiamo per ricevere una L/C dalla Libia, da confermare da ns banca. La vendita é concordata con il cliente su resa CFR porto di arrivo.
    Non posso fare il CIF perché la nostra assicurazione non copre questo Paese.
    Il cliente non ha gradito ma non abbiamo potuto fare altro. Quello che le chiedo é se noi siamo responsabili anche, in quanto “shipper” della resa dei container vuoti alla compagnia navale. E se in caso di mancata consegna ci tocca rispondere in toto. Secondo lei c’é modo di tutelarsi in caso di incidenti (possibili in un paese in guerra) ? grazie e complimenti per il suo lavoro

    • Roberto Coppola ha detto:

      Il suo quesito è piuttosto articolato, procediamo con ordine.
      1.
      Il termine di resa CFR stabilisce che i costi a suo carico cessano all’arrivo della merce nel porto di destinazione e che le sue responsabilità cessano al momento e nel luogo della consegna del container alla compagnia di navigazione nel porto d’imbarco. In altre parole: lei paga la spedizione fino al porto di destinazione ma la sua responsabilità dei danni alla merce cessano al momento in cui lei consegna il carico alla compagnia di navigazione. È quest’ultima a subentrare nella responsabilità. Naturalmente è assolutamente indispensabile che la compagnia di navigazione emetta una Polizza di carico “clean” cioè priva di riserve.
      2.
      Da quanto detto sopra, si deduce che le responsabilità per azioni svolte, o non svolte, dopo l’arrivo della merce nel porto di destinazione ricadono sull’importatore estero.
      3.
      Le spese di giacenza nel porto di destinazione, dovute all’eventuale ritardato ritiro della merce da parte dell’importatore, sono a carico di quest’ultimo e dovranno essere corrisposte al momento del ritiro.
      4.
      La mancata riconsegna del container vuoto e anche l’eventuale mancato ritiro della merce a destinazione, sono questioni più controverse. Ad oggi e per quanto a mia conoscenza, le azioni legali intraprese dalle compagnie di navigazione nei confronti dei mittenti, hanno sempre avuto esito favorevole per i mittenti. Questo purtroppo non significa che in casi simili i vettori marittimi si astengano, in futuro, dall’intentare azioni legali nei confronti dei mittenti anche se consapevoli dell’alta probabilità di risultarne parte soccombente. Vorrei anche sottolineare il fatto che, nel caso di mancato ritiro a destinazione, le merci, trascorso un periodo di tempo stabilito, vengono vendute all’asta per il recupero delle spese di sosta maturate, eliminando così la necessità di rivalersi su qualunque altra parte coinvolta nell’operazione, naturalmente salvo i casi in cui la merce rimanesse invenduta.
      5.
      Vorrei aggiungere che, nella pratica, questi esiti così negativi, sono estremamente rari nei casi in cui il pagamento avviene tramite lettera di credito.
      6.
      Purtroppo non credo siano disponibili coperture assicurative per merci destinate a Paesi in guerra. Vorrei sottolineare, comunque, quanto detto sopra e cioè che la sua responsabilità sul carico cessa al momento della consegna della merce al vettore marittimo.
      Vorrei evidenziare quanto sia assolutamente necessario che la lettera di credito sia confermata da primaria banca italiana. È ugualmente indispensabile che un sollecito e meticoloso esame della lettera di credito le dia l’assoluta certezza di poter produrre documentazione perfettamente conforme a quanto indicato nella lettera di credito. Sono sicuro che sia superfluo sottolineare che una riserva sollevata dalla banca negoziatrice potrebbe compromettere il buon esito dell’operazione.

  2. MASSIMO ha detto:

    Molto chiaro, semplice ed efficace

  3. SERGIO DE SANTIS ha detto:

    Quale banca prende in considerazione lettere di credito di ministero del commercio etiope

    • Roberto ha detto:

      La soluzione migliore è di richiedere all’ordinante etiope di aprire una lettera di credito confermata da primaria banca italiana. In questo caso lei trasferisce l’onere della ricerca della banca confermante all’ordinante etiope. Nel caso che questa procedura non sia possibile, le consiglio di rivolgersi alla banca UBAE (ha sedi a Milano e Roma) che, a quanto mi risulta, vanta una sua presenza operativa in Etiopia. Non esiti a contattarmi per eventuali approfondimenti.

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