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Origine delle merci e “Made in Italy”

La prima colonna portante del diritto doganale dell’Unione

DoganaCom’è noto, l’origine delle merci è uno dei tre pilastri del nuovo codice doganale dell’Unione Europea. Gli altri due pilastri, la classificazione tariffaria e il valore in dogana, sono oggetto di altri post di questo blog.

La determinazione dell’origine delle merci è trattata da un ridotto numero di articoli nel Nuovo Codice dell’UE (CDU) ma questo non deve trarre in inganno, si tratta di un argomento di grande rilevanza!

L’ambito di applicazione si riferisce a due forme di origine:

  • non preferenziale
  • preferenziale.

L’origine non preferenziale delle merci (art. 60) riguarda tutti i casi in cui l’Unione Europea non ha stretto accordi per la riduzione o l’eliminazione dei dazi d’importazione. L’origine preferenziale, al contrario, riguarda tutti gli altri casi, in cui l’Unione Europea ha stipulato accordi, bilaterali o unilaterali, che prevedono l’applicazione di un’aliquota agevolata del dazio d’importazione o, addirittura, la sua eliminazione.

 

ATTENZIONE

Non dobbiamo confondere l’origine delle merci con la loro provenienza geografica! Una merce può provenire da un Paese anche se originaria di un altro Paese e viceversa.

 

L’attribuzione dell’origine delle merci e, quindi, anche del “Made in Italy”, segue due criteri fondamentali:

  1. Il criterio delle merci interamente ottenute
  2. Il criterio dell’ultima trasformazione sostanziale.

Il primo criterio di attribuzione si applica ai prodotti minerali, animali o vegetali che sono estratti, nati, allevati, raccolti nel Paese. Tale criterio è anche applicato nel caso in cui il processo di lavorazione delle merci sia avvenuto in un singolo Paese.

Il criterio dell’ultima trasformazione sostanziale, invece, si riferisce al caso in cui le merci siano state prodotte in due o più Paesi. In questo caso l’origine sarà attribuita al Paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale. L’articolo 60 del CDU precisa, inoltre, che tale trasformazione deve essere economicamente giustificata e che deve essersi conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o significativamente diverso.

Nel caso di origine preferenziale, il requisito generalmente applicato è quello cosiddetto del “trasporto diretto”. Questo significa che la merce deve transitare dal Paese d’origine al Paese di destinazione (entrambi contraenti dell’accordo di agevolazione daziaria) senza attraversare Paesi terzi. Il motivo di tale imposizione è che le autorità doganali vogliono evitare che, durante l’attraversamento di altri Paesi, la merce possa essere sostituita o manipolata.

Con lo scopo di agevolare le procedure di accertamento dell’origine delle merci nel sistema delle preferenze generalizzate (SPG), recentemente è stata attivata una banca dati, denominata REX, che registra gli esportatori autorizzati a certificare l’origine della merce.

 

Le tre colonne portanti del diritto doganale:

  1. L’origine delle merci
  2. la classificazione tariffaria
  3. il valore in dogana.

 

 

 

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